Cassazione Penale, Sentenza n. 49573/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che, in parziale accoglimento del reclamo di Battista (detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen.), aveva disposto la possibilità, limitatamente alle restrizioni connesse all'emergenza Covid-19, che il colloquio telefonico mensile di dieci minuti venisse effettuato mediante la piattaforma DGSIA in videocollegamento tra il luogo di detenzione e l'istituto o l'ufficio di polizia più vicino al luogo di residenza dei familiari. Il Ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la sostituzione del colloquio telefonico con strumenti di videocomunicazione è ammessa solo in situazioni eccezionali e strettamente connesse alla condizione personale, non ricorrenti nel caso concreto e non giustificate dall'emergenza epidemiologica in fase recessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato che, secondo orientamento consolidato, i detenuti sottoposti al regime 41-bis possono essere autorizzati a colloqui visivi mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza quando sussistono condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui nelle modalità ordinarie, con le cautele previste per la sicurezza pubblica. Ha inoltre ritenuto giustificata, sul piano temporaneo e in relazione alle esigenze di contenimento dell'emergenza pandemica, la deroga all'esecuzione ordinaria dei colloqui per il caso concreto. Perciò il ricorso del Ministero è stato rigettato e non è stata disposta la condanna alle spese a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 41-bis
L'art. 41-bis non esclude in via di principio la possibilità di autorizzare forme di colloquio visivo controllato; tali forme derogatorie sono ammesse quando vi siano impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere i colloqui nelle modalità ordinarie, salvaguardando le cautele per la sicurezza pubblica
Cass. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021 (Emmanuello)
Giurisprudenza che riconosce la possibilità di autorizzare colloqui visivi mediante comunicazione audiovisiva controllabile a distanza per detenuti sottoposti al 41-bis in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà
Cass. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2004 (Trigilia)
Pronuncia che afferma che il regime 41-bis non esclude in linea di principio l'autorizzazione a colloqui visivi controllati per rapporti familiari, purché le modalità impediscano comportamenti pericolosi per la sicurezza
Cass. Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (Tuttolomondo)
Giurisprudenza richiamata per la regola secondo cui, in casi analoghi, l'accoglimento del ricorso non comporta automaticamente la condanna alle spese della parte pubblica ricorrente
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis è ammessa, in via derogatoria e temporanea, la sostituzione dei colloqui ordinari con forme di videocollegamento se ricorrono condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgere i colloqui in presenza
- La deroga per videocollegamenti deve rispettare cautele tecniche e di sicurezza che consentano comunicazioni controllabili a distanza e impediscano rischi per la sicurezza interna dell'istituto o per la sicurezza pubblica
- L'emergenza sanitaria (es. Covid-19) può giustificare, come motivo temporaneo, l'adozione di modalità sostitutive dei colloqui purché sussista una valutazione caso per caso e non si tratti di una misura automatica o illimitata
- La possibilità di videocollegamento non annulla i profili di sicurezza connessi al 41-bis e deve essere disposta nei limiti necessari e proporzionati alle esigenze di tutela della salute pubblica e della sicurezza
- In sede di impugnazione di simili provvedimenti, l'accoglimento del ricorso della pubblica amministrazione non comporta necessariamente condanna alle spese quando la decisione si fondi su valutazioni giurisprudenziali consolidate
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