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Sentenza

Sentenza n. 345/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’Ordinanza del Sindaco di Pordenone nr. 9 del 29/05/2026 con oggetto: “Provvedimento contingibile e urgente per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana – Misure straordinarie per la neutralizzazione di un fattore di rischio biologico e fisico da fauna sinantropica in area antropizzata”, pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Pordenone dal 29/05/2026 al 13/06/2026 e tutti gli atti connessi e presupposti; - dell’ordinanza del Sindaco di Pordenone nr. 7 del 23/04/2026 con oggetto “Incolumità e sicurezza pubblica – Cattura e rilascio in area non abitata di Corvide molesto”. b) per quanto riguarda i motivi aggiunti: dell’Ordinanza del Sindaco di Pordenone nr. 10 del 6/06/2026 con oggetto: “Provvedimento contingibile e urgente per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana – Misure straordinarie per la neutralizzazione di un fattore di rischio biologico e fisico da fauna sinantropica in area antropizzata” integrazione ordinanza n. 9/2026, pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Pordenone dal 6/06/2026 (doc. 2); e tutti gli atti connessi e presupposti”.

Giustizia amministrativa202600230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze sindacali n. 7 e n. 9 del 2026, poi sostituite dall'ordinanza n. 10 del 2026, aventi ad oggetto la cattura e il successivo abbattimento di una cornacchia ritenuta pericolosa per l'incolumità pubblica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione animalista)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato le ordinanze sindacali con cui il Comune aveva inizialmente disposto la cattura e il rilascio in area non abitata di una cornacchia che, in prossimità del proprio nido collocato in area urbana, effettuava voli radenti e attacchi nei confronti dei residenti, e successivamente aveva previsto, in caso di persistente pericolo e fallimento dei tentativi di cattura, il prelievo selettivo eutanasico dell'animale. Con motivi aggiunti è stata impugnata l'ordinanza n. 10 del 2026, che disponeva direttamente l'uccisione della cornacchia. L'associazione ha dedotto: violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 1 e 19 l. 157/1992, per insussistenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti; difetto di motivazione; violazione dell'art. 9 Cost., dell'art. 13 TFUE e della normativa di tutela degli animali, in quanto l'abbattimento sarebbe ammissibile solo in presenza di specifiche condizioni derogatorie non dimostrate; violazione del regolamento comunale sugli animali per mancato rispetto delle procedure previste. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria, mancata identificazione certa dell'esemplare, mancata verifica della riconducibilità degli episodi al medesimo animale, omessa considerazione della presenza dei nidiacei, mancata valutazione del loro destino, mancata esplorazione di misure alternative non cruente o meno lesive e violazione del principio di proporzionalità. Il Comune aveva rappresentato l'esistenza di episodi di aggressione e il fallimento dei tentativi di cattura non cruenta. Il TAR ha previamente riconosciuto la legittimazione dell'associazione, in ragione della sua stabilità, rappresentatività, dimensione nazionale e coerenza tra fini statutari e interesse azionato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, poiché l'ordinanza n. 10 del 2026 aveva assorbito e reso inefficaci le precedenti ordinanze n. 7 e n. 9, spostando l'interesse alla decisione sull'atto sopravvenuto. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato l'ordinanza n. 10. Il giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stata dimostrata l'impossibilità di utilizzare strumenti ordinari, misure temporanee o rimedi meno cruenti, né essendo stata adeguatamente valutata la possibilità di neutralizzare l'animale con tecniche non letali. Sono state ritenute omesse o insufficienti la verifica dell'identità dell'esemplare, la riconducibilità dei singoli episodi al medesimo animale, la considerazione della presenza e della sorte dei nidiacei e la ponderazione della proporzionalità dell'abbattimento rispetto al pericolo perseguito. Il potere extra ordinem degli artt. 50 e 54 TUEL richiede congiuntamente un pericolo concreto, attuale, grave e imminente, l'impossibilità di fronteggiarlo con strumenti ordinari o con misure meno invasive, un'istruttoria completa, una motivazione rafforzata, la temporaneità della misura e la proporzionalità tra mezzo e fine. Le spese sono state compensate per la novità della questione e le obiettive difficoltà affrontate dall'amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti è eccezionale, extra ordinem e derogatorio; richiede un pericolo concreto, attuale, grave e imminente, non fronteggiabile con strumenti ordinari o con misure meno invasive, oltre a istruttoria completa, motivazione rafforzata, temporaneità e proporzionalità.

  • artt. 1 e 19 l. 157/1992

    La tutela della fauna selvatica e la disciplina delle deroghe all'abbattimento impongono una rigorosa verifica dei presupposti normativi e fattuali prima dell'adozione di una misura letale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le ordinanze devono esporre in modo logico e adeguato l'iter giuridico e fattuale che giustifica la misura adottata; per un intervento letale è necessaria una motivazione rafforzata.

  • art. 9 Cost.

    La tutela costituzionale richiamata concorre a imporre il rispetto dei valori di tutela degli animali e dell'ambiente nell'esercizio del potere amministrativo.

  • art. 13 TFUE

    La tutela degli animali deve essere considerata nell'esercizio dei poteri pubblici, anche attraverso la valutazione della necessità e proporzionalità delle misure letali.

  • art. 19 l. 157/1992

    L'eventuale abbattimento della fauna selvatica è sottoposto a condizioni derogatorie che devono essere concretamente dimostrate e istruite.

  • art. 9 del Regolamento comunale approvato con delibera di CC n. 88 del 29 settembre 2003

    Le procedure comunali specifiche per l'eventuale abbattimento di animali pericolosi devono essere rispettate dall'amministrazione.

Massime di principio

  • La legittimazione processuale di un ente esponenziale non dipende esclusivamente da una previsione legislativa espressa, potendo essere riconosciuta quando l'ente dimostri stabilità, rappresentatività, dimensione e coerenza tra scopo statutario e interesse dedotto, così da vantare un interesse proprio, differenziato e qualificato alla tutela dell'interesse collettivo.
  • Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL sono strumenti eccezionali, atipici e derogatori, utilizzabili solo in presenza congiunta di un pericolo concreto, attuale, grave e imminente, non fronteggiabile con strumenti ordinari o con misure extra ordinem meno invasive.
  • L'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente richiede un'istruttoria completa e una motivazione rafforzata, specificamente orientate a dimostrare l'indispensabilità dell'intervento immediato e l'assenza di alternative efficaci.
  • Una misura letale diretta contro un animale selvatico è illegittima se l'amministrazione non accerta con precisione l'identità dell'esemplare responsabile, la riconducibilità degli episodi contestati al medesimo animale, la presenza e la sorte dei nidiacei e l'esistenza di rimedi alternativi non cruenti o meno lesivi.
  • Il principio di proporzionalità impone di confrontare la tutela dell'incolumità pubblica con la tutela dell'animale e di preferire, quando efficaci, misure temporanee, ordinarie o non letali; il fallimento di una singola modalità di cattura non dimostra l'impossibilità di ogni alternativa né rende automaticamente indispensabile l'abbattimento.
  • Quando un provvedimento sopravvenuto sostituisce integralmente gli atti precedentemente impugnati e li rende inefficaci, il ricorso contro questi ultimi diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l'interesse alla decisione si concentra sull'atto sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimentoAree protette, fauna e flora
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoAmbiente
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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