Sentenza n. 674/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che la rinuncia riguardava tutte le domande proposte, compresa quella relativa alla condanna alle spese del Comune. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: esclusione dal concorso per dieci contratti di formazione e lavoro per agente di Polizia Locale, disposta per carenza dei requisiti di idoneità fisico-funzionale e psico-attitudinale, nonché il presupposto giudizio del Collegio Sanitario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Venezia che ne aveva disposto l'esclusione da una selezione per la stipula di contratti di formazione e lavoro per il profilo di agente di Polizia Locale, contestando anche il giudizio del Collegio Sanitario posto a fondamento dell'esclusione. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione. Successivamente il Comune si è rideterminato e ha assunto il ricorrente con contratto di lavoro stipulato il 10 marzo 2026. Il ricorrente ha quindi depositato e notificato un atto di rinuncia al ricorso e alle relative domande, motivato dall'intervenuta assunzione.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso e alle domande proposte determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata, quando investe tutte le domande proposte, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La rinuncia al ricorso comprende anche la domanda accessoria di condanna alle spese, qualora sia espressamente riferita al ricorso e alle relative domande; in tal caso il giudice può disporre la compensazione delle spese.
- L'intervenuta assunzione del candidato escluso, a seguito della rideterminazione dell'amministrazione nel corso del giudizio, può costituire la ragione concreta della rinuncia all'impugnazione dell'esclusione, senza che il giudice debba pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati.
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