Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41267/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati condannati in appello per truffa e calunnia. Uno dei ricorsi deduceva, con un unico motivo, vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per entrambi i reati, sostenendo che la ricostruzione probatoria fosse errata e chiedendo anche, in via subordinata, la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. L’altro ricorso contestava anzitutto la tempestività dell’impugnazione, poi, nel merito, lamentava violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi degli artt. 192 e 546, lett. e), c.p.p. sul giudizio di responsabilità; inoltre deduceva l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla richiesta di declaratoria di prescrizione del delitto di truffa formulata con conclusioni scritte. La parte civile chiedeva l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto di entrambi i ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché diretto a ottenere una non consentita rivalutazione del merito in presenza di doppia conforme. Ha quindi escluso che potesse dichiararsi la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, poiché l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Per il secondo, ha riconosciuto la tempestività del ricorso, ma ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: la censura sugli artt. 192 e 546 c.p.p. era in parte non deducibile come violazione di legge e in parte meramente assertiva; la motivazione della sentenza di merito era congrua; la richiesta di prescrizione era comunque infondata perché il differimento dell’udienza per adesione del difensore all’agitazione di categoria aveva sospeso il corso della prescrizione, sicché il termine non era spirato alla data della decisione di appello. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla motivazione non possono essere trasformate in un motivo di violazione di legge per contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura sulla motivazione della sentenza va veicolata nei limiti del vizio motivazionale, non come critica al merito della ricostruzione probatoria.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    Nel caso di imputato giudicato in assenza, il termine per impugnare è aumentato di 15 giorni.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Non consente di superare i limiti propri del motivo di ricorso in tema di motivazione quando manchi una espressa sanzione processuale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Costituisce il corretto veicolo per le censure di vizio motivazionale, nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 157 c.p.

    Il termine di prescrizione non era decorso in ragione della sospensione ex lege determinata dal rinvio disposto all’udienza per adesione del difensore all’agitazione di categoria.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura delle prove o una critica di merito alla ricostruzione dei fatti, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione di entrambi i giudici di merito.
  • Le censure sulla violazione dell’art. 192 c.p.p. che in realtà investono la valutazione del materiale probatorio non sono ammissibili come violazione di legge e possono essere scrutinati solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
  • L’omessa pronuncia del giudice di appello su una doglianza non comporta automaticamente l’accoglimento del ricorso: occorre verificare se il motivo omesso fosse ammissibile e non manifestamente infondato, poiché altrimenti difetta l’interesse concreto all’impugnazione.
  • La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata quando il ricorso è inammissibile, perché manca un valido rapporto di impugnazione.
  • Il rinvio dell’udienza disposto per l’adesione del difensore all’agitazione di categoria determina sospensione del corso della prescrizione, anche se nel medesimo contesto si verifichino ulteriori ragioni di differimento o di rinvio.
  • La tempestività del ricorso va verificata tenendo conto dell’aumento del termine previsto per l’imputato giudicato in assenza.
  • rami":["Processo penale"],"materie":["Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Prescrizione del reato","Inammissibilità"],"reati_contestati":["truffa (art. 640 c.p.)","calunnia (art. 368 c.p.)"],"esito_imputato":"non_determinabile"}】}```json# Response Formats ## classificazione_sentenza code snippet {

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.