Sentenza n. 102/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto del Dirigente Delegato dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria n. 382 del 06.06.2025, notificato il 09.06.2025 ed avente ad oggetto: “O.C. n.9/2016 delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24agosto 2016. Richiedente Carocci Costanza. Fascicolo 20.1100/2019/SRP/2 Prot.U.S.R. n. 0000011 del 02.01.2018. istanza MUDE n.1005403590000000112018 – CUP:I56B1800131008 –COR:1892307. Revoca totale del contributo concesso con decreto del Dirigente Delegato n.425 del 28.11.2018 e contestuale recupero del contributo liquidato con determinazione Dirigenziale n. 539 del 30.03.2023” e di ogni altro atto presupposto e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca totale del contributo per la realizzazione di strutture prefabbricate destinate alla delocalizzazione temporanea dell'attività economica e contestuale recupero delle somme liquidate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il decreto con cui l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria aveva revocato integralmente il contributo di complessivi 172.063,46 euro concesso per la realizzazione di strutture prefabbricate necessarie alla delocalizzazione temporanea dell'attività danneggiata dagli eventi sismici. Con il primo motivo deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che l'amministrazione avesse fondato la revoca sul contratto di comodato stipulato con la proprietaria dei terreni, benché il contratto fosse anteriore alla domanda di delocalizzazione, riguardasse inizialmente particelle diverse e fosse quindi estraneo all'intervento finanziato. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario del Governo n. 9/2016, sostenendo che tale disciplina non imponesse un vincolo rigido di destinazione funzionale e soggettiva degli immobili e che l'uso dei locali da parte della proprietaria dei terreni, per attività di palestra nelle ore pomeridiane, non violasse le condizioni del contributo. Con il terzo motivo deduceva eccesso di potere per sviamento, sproporzione e illogicità manifesta, nonché violazione dei principi di adeguatezza e ragionevolezza, ritenendo sproporzionata la revoca totale a fronte di un uso da parte di terzi marginale e parziale, mentre la cooperativa avrebbe continuato a utilizzare prevalentemente gli immobili per le proprie attività sociali e ricreative.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo assorbente e infondato il secondo motivo. Ha interpretato l'Ordinanza n. 9/2016 nel senso che le strutture temporanee e i contributi pubblici sono finalizzati esclusivamente ad assicurare la ripresa immediata e la continuità produttiva dell'attività economica del soggetto beneficiario, per il tempo necessario alla riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato. Ne deriva un vincolo di destinazione tanto oggettivo, riferito alle sole attività delocalizzate, quanto soggettivo, riferito al solo titolare del contributo. Il sopralluogo aveva accertato che una parte della struttura prefabbricata era stata concessa alla Master Center, soggetto diverso dalla beneficiaria, per lo svolgimento di attività di palestra dalle ore 17 in poi. Tale uso promiscuo, anche se parziale e relativo ad attività analoghe a quelle della cooperativa, costituiva violazione del vincolo di esclusività e legittimava la revoca del contributo. Il giudice ha escluso che l'analogia funzionale delle attività svolte potesse sanare la violazione, poiché il vincolo aveva anche natura soggettiva. Ha inoltre ritenuto non sproporzionata la revoca totale: la condivisione dei locali finanziati con soggetti terzi dimostrava il venir meno della stretta necessità della provvidenza e la distrazione delle strutture dalle finalità proprie. Il primo motivo è stato respinto perché la revoca non si fondava sulla mera esistenza del contratto di comodato né sulle particelle in esso indicate, ma sull'accertato uso dei prefabbricati in violazione del vincolo di esclusività; il contratto costituiva soltanto un elemento ulteriore di conferma della deviazione funzionale. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, O.C. n. 9/2016
gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile
La disposizione impone una destinazione esclusiva delle strutture temporanee alla ripresa e continuità dell'attività economica interessata dagli eventi sismici.
art. 2, comma 2, O.C. n. 9/2016
la delocalizzazione temporanea deve essere attuata tramite la realizzazione, ovvero il noleggio di strutture temporanee direttamente ad opera del titolare dell'attività economica interessata
La struttura provvisoria deve essere realizzata o noleggiata direttamente dal titolare dell'attività economica interessata, confermando il collegamento soggettivo tra beneficio, struttura e attività delocalizzata.
art. 3 O.C. n. 9/2016
i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese ... in essere alla data degli eventi sismici
La norma individua tassativamente i soggetti legittimati al contributo e, secondo il TAR, concorre a fondare il vincolo soggettivo di utilizzo esclusivo delle strutture da parte del beneficiario.
Massime di principio
- I contributi pubblici concessi per la delocalizzazione temporanea di attività economiche danneggiate da eventi sismici sono vincolati esclusivamente alla ripresa e alla continuità produttiva dell'attività del soggetto beneficiario, per il tempo necessario alla riparazione o ricostruzione dell'immobile inagibile.
- Il vincolo di destinazione delle strutture temporanee finanziate con contributi post-sisma è sia oggettivo, perché le strutture possono essere impiegate soltanto per le attività oggetto della delocalizzazione, sia soggettivo, perché il loro utilizzo è riservato al titolare del contributo e non può essere trasferito o condiviso con soggetti terzi.
- Anche l'uso parziale o temporalmente limitato di una struttura finanziata da parte di un soggetto diverso dal beneficiario integra la violazione del vincolo di esclusività, quando l'utilizzo avvenga per lo svolgimento di attività proprie del terzo.
- L'analogia o sovrapponibilità tra l'attività svolta dal terzo e quella del beneficiario non esclude la violazione del vincolo soggettivo di destinazione, che riguarda non solo la funzione dell'immobile ma anche l'identità del soggetto autorizzato a utilizzarlo.
- La revoca totale del contributo può essere ritenuta proporzionata quando l'uso dei locali finanziati da parte di terzi dimostri il venir meno della stretta necessità della provvidenza e la deviazione delle strutture dalle finalità pubbliche per le quali il finanziamento era stato concesso.
- La revoca non deve necessariamente fondarsi sulla mera esistenza di un contratto di comodato: il contratto può costituire un elemento istruttorio confermativo, mentre il presupposto decisivo è l'accertamento sostanziale dell'utilizzo dei beni finanziati in violazione del vincolo di esclusività.
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