Cassazione Civile, Ordinanza n. 20713/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento notificata a una società proprietaria di veicoli utilizzati per autonoleggio senza conducente, riferita al recupero di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse da conducenti dei veicoli nei territori di più comuni. La società ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo di avere tempestivamente comunicato agli enti accertatori i nominativi dei locatari dei veicoli al momento delle violazioni e di non essere, perciò, tenuta in via solidale al pagamento delle sanzioni. Il giudice di pace ha accolto l'opposizione e il tribunale ha confermato, ritenendo che, nel noleggio senza conducente, la responsabilità ricadesse sul trasgressore e sul locatario, non sul locatore-proprietario. Il comune ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 196 C.d.S., in combinato con l'art. 84 C.d.S., sostenendo che la solidarietà passiva non escluda il proprietario-locatore e che il tribunale avesse erroneamente escluso la sua legittimazione passiva. La Corte osserva inoltre che l'eventuale contestazione del merito del verbale doveva essere proposta con tempestiva impugnazione del verbale di accertamento e non con opposizione all'esecuzione, ma chiarisce che tale profilo non è più scrutinabile per giudicato interno nel presente giudizio.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso: ritiene fondato il motivo sulla corretta interpretazione dell'art. 196 C.d.S. ratione temporis applicabile e afferma che, per le violazioni anteriori alla modifica del 2021, la locazione di veicolo senza conducente non esclude la responsabilità solidale del proprietario-locatore. Cassa quindi la sentenza del tribunale che aveva escluso tale responsabilità e rinvia la causa al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 196 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
Nel regime applicabile ratione temporis, la responsabilità per le sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni stradali in caso di locazione senza conducente non esclude la solidarietà del proprietario-locatore; la norma va letta in senso sistematico e in coerenza con la disciplina generale della solidarietà prevista dal codice della strada.
art. 84 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
Richiamato in combinato con l'art. 196 C.d.S. per sostenere la disciplina del noleggio di veicoli senza conducente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 615 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione non è lo strumento per contestare il merito della sanzione già divenuta definitiva, potendosi dedurre solo fatti estintivi o modificativi successivi alla definitività del titolo.
artt. 203 e 204-bis d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
L'eventuale difetto di legittimazione passiva e le contestazioni sul merito del verbale devono essere fatti valere con l'impugnazione del verbale di contestazione, non con l'opposizione all'esecuzione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata nel corso del procedimento camerale per la riserva del deposito dell'ordinanza.
art. 1, comma 1, lett. g-ter, d.l. n. 121/2021, conv. in l. n. 156/2021
La modifica dell'art. 196 C.d.S. ha natura innovativa e non retroattiva; non si applica alle infrazioni anteriori alla riforma.
Massime di principio
- In materia di sanzioni per violazioni del codice della strada, il verbale regolarmente notificato diviene definitivo e non può essere rimesso in discussione con opposizione all'esecuzione, salvo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti.
- Il difetto di legittimazione passiva del soggetto che contesta di essere obbligato al pagamento della sanzione deve essere fatto valere tempestivamente con l'impugnazione del verbale di accertamento nei termini di legge.
- Per le violazioni anteriori alla riforma del 2021, l'art. 196 C.d.S. va interpretato nel senso che, nella locazione di veicolo senza conducente, il locatore-proprietario resta soggetto obbligato in via solidale con l'autore della violazione, secondo una lettura sistematica della disciplina della solidarietà.
- La modifica normativa dell'art. 196 C.d.S. introdotta nel 2021 ha natura innovativa e non retroattiva; non può quindi incidere sulle sanzioni riferite a fatti anteriori.
- Nell'interpretazione delle norme sulla solidarietà per le sanzioni stradali, rileva la ratio di garantire l'identificazione e la possibilità di riscossione del soggetto obbligato, non una lettura meramente letterale isolata del singolo inciso normativo.
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