Sentenza n. 5228/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte; - ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022, pubblicata dalla Regione Piemonte nel Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tethis S.p.A. il 8/2/2023: - del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana; - dei cinque allegati al predetto Decreto relativi a Elenco importi dovuti per l'anno 2015, Elenco importi dovuti per l'anno 2016, Elenco importi dovuti per l'anno 2017, Elenco importi dovuti per l'anno 2018, Riepilogo importi dovuti 2015-2018; - della relativa comunicazione di avvio del procedimento, datata 8 novembre 2022 e trasmessa via pec; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi compresi gli atti generali presupposti qui impugnati, ove occorresse, anche unitamente all'atto applicativo sopra indicato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tethis S.p.A. il 9/2/2023: - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022 della Regione Veneto; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi compresi gli atti generali presupposti qui impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali e atti presupposti relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti con cui la Regione Piemonte, e successivamente le Regioni Toscana e Veneto, hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e determinato gli importi dovuti per il superamento dei tetti di spesa negli anni 2015-2018. Sono stati inoltre impugnati i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, quali atti presupposti. Dal testo della sentenza non emerge l'articolazione specifica delle censure dedotte, poiché il giudizio è stato definito per effetto della sopravvenuta adesione della ricorrente alla procedura di riduzione dell'obbligazione prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, con pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali.
La decisione
Il TAR ha distinto la posizione del ricorso introduttivo da quella dei due ricorsi per motivi aggiunti. Quanto al ricorso introduttivo relativo alla Regione Piemonte, ha ritenuto non integrata la fattispecie di cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, poiché non risultava depositata l'attestazione della Regione Piemonte relativa all'avvenuto pagamento tempestivo della somma ridotta. Tuttavia, l'adesione della ricorrente alla procedura di definizione e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.; il ricorso introduttivo è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Quanto ai motivi aggiunti relativi alle Regioni Toscana e Veneto, il TAR ha ritenuto sussistenti entrambi gli elementi richiesti dalla disciplina sopravvenuta: il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'azienda e l'attestazione del competente ente regionale. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la disciplina originaria del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e del ripiano degli oneri derivanti dal suo superamento per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
La definizione agevolata richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota pari al 25 per cento e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale; solo il perfezionamento di entrambi gli adempimenti determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata al ricorso introduttivo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
L'adesione alla procedura di definizione agevolata e il pagamento della somma ridotta costituiscono elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse, anche in assenza dell'attestazione regionale necessaria per la diversa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista per i giudizi relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici si perfeziona soltanto quando ricorrono cumulativamente il tempestivo versamento, da parte dell'azienda fornitrice, della quota ridotta prevista dalla legge e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale circa l'avvenuto pagamento.
- Quando l'azienda fornitrice aderisce alla procedura di definizione agevolata e adempie alla relativa obbligazione, ma manca l'attestazione dell'ente regionale necessaria per perfezionare la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale delle parti, tra cui l'adesione a una definizione normativa dell'obbligazione controversa e il pagamento dell'importo dovuto.
- La disciplina sopravvenuta che estingue l'obbligazione sostanziale e preclude ulteriori azioni giurisdizionali giustifica la compensazione integrale delle spese quando la controversia presenti peculiarità e siano intervenute rilevanti modifiche normative.
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