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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13993/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato ha chiesto, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati definiti con due diverse sentenze emesse dal Tribunale di Nola. In particolare, una prima sentenza di patteggiamento lo aveva condannato per una rapina aggravata e per il porto/detenzione di arma ex legge n. 110/1975; una seconda sentenza lo aveva condannato per due ulteriori episodi di rapina, già tra loro unificati in continuazione, e per un ulteriore reato in materia di armi. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe correttamente valutato la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i fatti. La difesa ha inoltre richiamato lo stato di tossicodipendenza, ma tale profilo non risultava specificamente dedotto nell'istanza originaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive, con argomentazione logicamente coerente; pertanto la censura mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il richiamo allo stato di tossicodipendenza costituiva una nuova allegazione, non dedotta in precedenza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo altresì l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come parametro della richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati; la Corte ribadisce che la sua applicazione in sede esecutiva non può risolversi in una nuova valutazione fattuale delle modalità dei singoli episodi se il giudice ha già motivato in modo logico e completo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Usato come base del motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Corte osserva che le doglianze non evidenziano un reale vizio motivazionale emergente dal provvedimento, ma sollecitano una diversa lettura dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'annotazione/oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    Citatto nella ricostruzione del fatto processuale per indicare la riduzione della pena nella seconda sentenza definita con rito abbreviato.

  • art. 628, comma 3, c.p.

    Norma incriminatrice relativa a uno dei reati giudicati con la prima sentenza, richiamata nella ricostruzione del quadro esecutivo.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma incriminatrice relativa ai reati in materia di armi contestati nelle due sentenze richiamate nel provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla continuazione in una richiesta di nuova valutazione del merito dei fatti, quando il giudice dell'esecuzione abbia esaminato in modo puntuale genesi, modalità esecutive e collegamento tra gli episodi.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo se emerge dal testo del provvedimento impugnato; non è ammissibile prospettare una diversa lettura del materiale fattuale o delle sentenze richiamate.
  • La mera allegazione di elementi fattuali nuovi, non dedotti nell'istanza esecutiva, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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