Sentenza n. 1703/2026 - Napoli, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Regione Campania in merito all’istanza del 18 aprile 2025 da ultimo presentata, finalizzata al riconoscimento della revisione prezzi per il servizio di vigilanza armata e non armata svolto dal 12 gennaio 2016 fino al 1° dicembre 2020, nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa avanzata con la predetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Regione Campania sull'istanza del 18 aprile 2025 per il riconoscimento e la liquidazione della revisione prezzi relativa a un servizio di vigilanza eseguito dal 12 gennaio 2016 al 1° dicembre 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese appaltatrici)
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti, che avevano eseguito in RTI un servizio di vigilanza armata e non armata in forza di un contratto stipulato nel gennaio 2016, hanno dedotto l'illegittimità dell'inerzia regionale rispetto a una nuova istanza del 18 aprile 2025, preceduta da una richiesta del 30 ottobre 2023 e da un sollecito del 25 giugno 2024. L'istanza chiedeva il riconoscimento e la liquidazione di euro 35.422,29 a titolo di revisione prezzi ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, calcolata sulla base degli indici ISTAT. Le ricorrenti hanno chiesto sia la declaratoria dell'illegittimità del silenzio sia l'accertamento della fondatezza della pretesa revisionale. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo il decorso del termine annuale previsto per l'azione avverso il silenzio rispetto all'istanza del 30 ottobre 2023, la prescrizione quinquennale della pretesa e l'inapplicabilità dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, poiché l'istanza sarebbe stata presentata sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016. Il TAR ha ritenuto rilevante la nuova istanza del 18 aprile 2025, idonea a rimettere in termini l'azione ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a.; ha inoltre escluso l'intervenuta prescrizione di tutti i ratei, poiché la richiesta del 30 ottobre 2023 aveva interrotto la prescrizione e il servizio era cessato il 1° dicembre 2020. Ha affermato che la disciplina applicabile è quella vigente al momento della stipula del contratto, ossia il d.lgs. n. 163/2006. Nel merito, le ricorrenti hanno sostenuto che l'amministrazione fosse tenuta ad avviare e concludere il procedimento di revisione prezzi, mentre la Regione non aveva adottato alcun provvedimento espresso.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dalla Regione sull'istanza del 18 aprile 2025 e ha ordinato all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori trenta giorni; il compenso sarà posto a carico della Regione. È stata respinta, invece, la domanda diretta ad ottenere dal giudice l'accertamento della fondatezza della pretesa alla revisione prezzi e la determinazione dell'importo dovuto. Secondo il TAR, nell'ambito del d.lgs. n. 163/2006 la revisione prezzi per gli appalti di servizi costituisce oggetto di un potere autoritativo della stazione appaltante: il privato vanta un interesse legittimo e l'amministrazione deve svolgere una specifica istruttoria, anche tecnico-discrezionale, per verificare i presupposti e quantificare l'eventuale compenso. Il giudice non può quindi sostituirsi all'amministrazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. prima che tale istruttoria sia stata compiuta. Le spese sono state poste a carico della Regione e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
La riproposizione dell'istanza, quando ne ricorrono i presupposti, consente di proporre nuovamente l'azione contro il silenzio; la nuova istanza del 18 aprile 2025 ha rimesso in termini le ricorrenti.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo nei limiti in cui si tratti di attività vincolata o non residuino margini di discrezionalità; tale presupposto non ricorreva perché erano necessari accertamenti istruttori e tecnico-discrezionali.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
L'obbligo di provvedere sussiste in concreto quando ricorrono i presupposti della fattispecie; la richiesta di revisione prezzi impone alla stazione appaltante di avviare e concludere il relativo procedimento.
art. 3 l. 241/1990
Il procedimento di revisione prezzi deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato.
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
Per gli appalti di servizi o forniture, la clausola di revisione prezzi costituisce attuazione di una norma imperativa applicabile al contratto stipulato sotto la vigenza del codice del 2006; la sua concreta determinazione compete alla stazione appaltante mediante istruttoria.
art. 6, comma 4, l. n. 537/1993
La disposizione, come novellata dall'art. 44 della l. n. 724/1994, imponeva nei contratti pubblici a esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo.
art. 2, comma 8, l. n. 241/1990
La sentenza, una volta passata in giudicato, deve essere trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti.
Massime di principio
- Nella disciplina del d.lgs. n. 163/2006, la revisione prezzi degli appalti di servizi costituisce oggetto di un potere autoritativo della stazione appaltante: il contraente privato ha una posizione di interesse legittimo e non un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione automatica di una somma determinata.
- La richiesta dell'appaltatore di revisione prezzi obbliga la stazione appaltante ad avviare e concludere uno specifico procedimento con provvedimento espresso e motivato, previa istruttoria sui presupposti e sulla misura dell'eventuale compenso.
- L'azione avverso il silenzio può essere proposta o riproposta a fronte di una nuova istanza quando persistano i presupposti dell'obbligo di provvedere; la nuova istanza riapre il termine processuale previsto dall'art. 31, comma 2, c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice non può accertare direttamente la fondatezza della pretesa revisionale né quantificare il compenso quando l'amministrazione conserva margini di valutazione tecnico-discrezionale e deve ancora svolgere l'istruttoria necessaria.
- In assenza delle rilevazioni dei costi standardizzati, l'indice ISTAT può costituire un parametro di riferimento ragionevole per l'istruttoria sulla revisione prezzi, purché non si trasformi in un riconoscimento automatico e integrale dell'incremento richiesto.
- Il diritto di chiedere la revisione prezzi è soggetto alla prescrizione quinquennale, decorrente con riferimento ai singoli ratei di compenso revisionale; una richiesta idonea interrompe la prescrizione per i ratei non ancora prescritti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 535/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 538/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 539/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mar 2026Sentenza n. 77/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →