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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27331/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte militare d'appello che aveva confermato la responsabilità per truffa militare consumata e tentata per false autocertificazioni rese in domande di partecipazione a concorsi (mancata indicazione della pendenza di procedimento penale e della qualifica di imputato). Il ricorrente sosteneva che la mancata dichiarazione non aveva rilevanza penale perché il procedimento si era poi concluso con patteggiamento (sentenza ex art. 444 c.p.p.), che era ignorante del precetto, che non vi era danno all'amministrazione, chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità e l'esclusione dell'aggravante correlata al rapporto di impiego.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato in larga parte inammissibili o infondati i motivi di ricorso (ignoranza del precetto, tenuità del fatto, assenza di danno) confermando che la dichiarazione di assenza di pendenze giudiziarie era obbligatoria al momento della presentazione delle autocertificazioni e che il successivo esito processuale (patteggiamento) non retroagisce. Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo relativo all'aggravante prevista dall'art. 234, secondo comma, cod. pen. mil. pace e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante; per il resto la declaratoria di responsabilità per truffa consumata e tentata è stata confermata e la pena rideterminata in sede precedente (mesi quattro e giorni dieci di reclusione militare con sospensione condizionale).

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo e art. 56 cod. pen.

    Richiamate in relazione alla continuazione e alla natura della condotta unitaria distintamente applicata alle plurime autocertificazioni; la Corte ha considerato le condotte fra loro unificate.

  • art. 234, secondo comma, cod. pen. mil. pace

    Aggravante relativa al rapporto di servizio: la Corte di cassazione ha ritenuto che l'aggravante, pur formalmente contestata in sede di merito, fosse di fatto inesistente e ne ha disposto l'eliminazione.

  • art. 46 e 47 n.2 cod. pen. mil. pace

    Disposizioni riferite alla determinazione della pena e alle circostanze comuni; richiamate in motivazione per la valutazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto i rilievi generici e manifestamente infondati.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La Corte ha chiarito che la circostanza che un procedimento si sia concluso con sentenza di applicazione della pena non elimina l'obbligo, all'epoca della dichiarazione, di autocertificare l'esistenza della pendenza giudiziaria; l'esito successivo non retroagisce sulla situazione dichiarata al momento della domanda.

  • art. 5 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per invocare ignoranza del precetto; la Corte ha escluso la scriminante dell'ignoranza del precetto trattandosi di falsa dichiarazione proveniente dallo stesso autore e di un obbligo chiaro imposto dal bando.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la posizione non valutabile in sede di legittimità essendo questione di merito e, comunque, non aderente ai parametri di giurisprudenza per la tenuità vista la reiterazione e gravità della condotta.

Massime di principio

  • La mancata indicazione, in autocertificazione per concorsi pubblici, di una pendenza giudiziaria per reati non colposi può integrare il reato di truffa (anche tentata) se il dichiarante era consapevole della pendenza.
  • L'esito processuale successivo (es. patteggiamento con sentenza ex art. 444 c.p.p.) non si retrotrae automaticamente a sanare o a eliminare l'obbligo dichiarativo esistente al momento della presentazione della domanda.
  • L'ignoranza del precetto relativo all'obbligo di dichiarare pendenze giudiziarie difficilmente è idonea a scusare una falsa autocertificazione, specie se la notifica degli atti è avvenuta e non è stata dedotta alcuna causa di impossibilità di conoscenza.
  • La qualificazione della condotta come tenue e la conseguente causa di non punibilità per particolare tenuità sono valutazioni di merito che richiedono un esame concreto e non sono agevolmente sindacabili in Cassazione; la reiterazione e la gravità del comportamento ostano normalmente al riconoscimento della tenuità.
  • Le circostanze aggravanti vanno valutate concretamente: se formalmente contestate ma di fatto inesistenti possono essere eliminate in sede di legittimità senza rinvio.
  • Per chi partecipa a procedure selettive pubbliche è fondamentale dichiarare con precisione situazioni processuali pregresse o pendenti, dato che l'autocertificazione ha funzione attestativa dei requisiti; omissioni possono comportare responsabilità penali anche senza accertamento di danno patrimoniale immediato.

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