Cassazione Penale, Ordinanza n. 05869/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Con il ricorso si deduceva, in sostanza, un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, sostenendo che non fosse stata adeguatamente verificata l'inesistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro la sentenza applicativa della pena è ammissibile solo per le specifiche violazioni di legge tassativamente indicate, mentre non è deducibile un vizio motivazionale. La sentenza impugnata, inoltre, aveva espressamente escluso, sulla base degli atti, la sussistenza di cause di proscioglimento; l'imputato, scegliendo il rito speciale, ha rinunciato alle questioni su colpevolezza, qualificazione giuridica ed elementi circostanziali del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito contro la sentenza di patteggiamento, cioè un vizio di motivazione anziché una violazione di legge rientrante nelle ipotesi tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha dichiarato l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
È richiamato quale parametro della verifica sull'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma la sua mancata applicazione non è deducibile con vizio di motivazione nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; esclude quindi la deducibilità del vizio di motivazione.
legge 23 giugno 2017 n. 103
È indicata come fonte di introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che restringe i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.
È la base per la dichiarazione di immediata inammissibilità del ricorso e per le conseguenze economiche poste a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti delle violazioni di legge espressamente previste dalla norma speciale; non è consentito prospettare censure di motivazione.
- La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere veicolata, nel ricorso contro il patteggiamento, come vizio motivazionale, se la censura non rientra nelle violazioni di legge tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La scelta del rito speciale comporta una rinuncia implicita a contestare profili di colpevolezza, qualificazione giuridica ed elementi circostanziali del reato, nei limiti propri del patteggiamento.
- Quando il ricorso è immediatamente inammissibile per motivo non deducibile, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con le conseguenze accessorie previste in punto spese e somma alla Cassa delle ammende.
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