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Sentenza

Sentenza n. 532/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro n. -OMISSIS-del 16 dicembre 2022, notificata il 17 gennaio 2023, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 29 aprile 2025

Giustizia amministrativa202500671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, relativa al pagamento di somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, notificata il 17 gennaio 2023 e divenuta definitiva. Il ricorso è stato notificato e depositato il 5 maggio 2025. Nelle more del giudizio l'amministrazione ha accreditato le somme dovute in esecuzione della pronuncia, sicché la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio è intervenuto l'accredito delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Pur non essendo più necessaria una pronuncia conformativa o esecutiva, il Collegio ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore costituito dichiaratosi antistatario. La sentenza ordina inoltre che sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'intervenuto adempimento dell'amministrazione ha fatto venir meno la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione intervenuto nelle more determina la cessazione della materia del contendere, quando viene meno l'utilità concreta di una pronuncia di esecuzione del giudicato.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, qualora l'iniziativa giudiziale sia stata resa necessaria dalla precedente mancata esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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