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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19786/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da quindici atti impositivi emessi per il recupero di dazi antidumping su importazioni di curve di riduttori metalliche dichiarate come di origine filippina, con conseguente applicazione dell’aliquota preferenziale e mancato pagamento del dazio ordinario verso Paesi terzi. A seguito di controlli doganali, di un’indagine OLAF e di documentazione che faceva emergere la falsità o inattendibilità dei certificati d’origine e la non corrispondenza tra origine dichiarata e provenienza effettiva delle merci, l’Ufficio rettificò le dichiarazioni e recuperò i diritti doganali. La società contestò gli atti e, nel giudizio di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenne prescritta l’azione impositiva per alcune dichiarazioni, affermando che l’Amministrazione non avesse provato la trasmissione della notizia di reato entro tre anni dalla bolletta doganale e che né l’informativa INF AM né il rapporto OLAF potessero valere come notitia criminis. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 11 d.lgs. 374/1990 e dell’art. 221 CDC, sostenendo che il giudice di rinvio avesse erroneamente escluso la rilevanza del rapporto OLAF e, inoltre, avesse travalicato i limiti del giudizio di rinvio, poiché la precedente cassazione aveva solo imposto di verificare, per ciascun avviso, se fosse stata data prova della tempestiva trasmissione della notizia di reato, senza affermare che il rapporto OLAF fosse inidoneo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che il giudice di rinvio deve attenersi alla regola di diritto enunciata dalla Cassazione e alle premesse logico-giuridiche della decisione, ma nel caso concreto la precedente ordinanza di legittimità aveva soltanto imposto un accertamento puntuale sulla tempestività della notizia di reato per ciascun avviso, senza escludere in astratto la rilevanza del rapporto OLAF. Inoltre ha ribadito il principio secondo cui, in materia doganale, la relazione OLAF può integrare una valida notizia di reato idonea a far operare la proroga/raddoppio dei termini di accertamento, purché sia formulata e trasmessa entro il termine prescrizionale e individui un fatto penalmente rilevante. Poiché il giudice regionale non si è conformato a tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990

    Richiamato come norma sulla revisione dell’accertamento doganale e sul termine rilevante per l’esercizio del potere impositivo; la Corte la collega al principio per cui la proroga/raddoppio dei termini opera solo se nel termine sia stata formulata e trasmessa una notitia criminis idonea.

  • art. 221 del Codice doganale comunitario

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai termini di recupero a posteriori dei diritti doganali; la Corte lo richiama nel quadro della disciplina dei termini di accertamento in materia doganale.

  • art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973

    Richiamato dalla Corte come base del principio secondo cui, quando il mancato pagamento dei diritti doganali dipenda da un reato, il termine di prescrizione dell’azione di recupero è prorogato fino alla data in cui l’accertamento del reato diviene irrevocabile, a condizione della tempestiva formulazione della notitia criminis.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • artt. 383 c.p. e 295 T.U.L.D.

    Richiamati nel fatto storico come norme penali asseritamente violate nel procedimento penale avviato per le medesime condotte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve uniformarsi non solo alla regola di diritto enunciata dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione; non può estendere il riesame a questioni che costituiscono presupposto implicito della pronuncia di legittimità.
  • In materia di recupero dei dazi doganali, la proroga o il raddoppio dei termini presuppongono che, entro il termine ordinario, l’Amministrazione abbia formulato o trasmesso una notizia di reato idonea a individuare un fatto penalmente rilevante, senza necessità di una formale denuncia.
  • La relazione OLAF può integrare una valida notitia criminis ai fini del recupero a posteriori dei diritti doganali, purché contenga l’individuazione del fatto illecito e sia formata e trasmessa tempestivamente; il mero invio di missione OLAF non equivale invece, di per sé, a notizia di reato.
  • Nel valutare la tempestività dell’azione impositiva per singoli avvisi doganali occorre un accertamento analitico per ciascuna dichiarazione, non essendo sufficiente un riferimento generico a fatti o atti istruttori complessivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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