Cassazione Penale, Sentenza n. 32572/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due censure principali: (1) omessa dichiarazione dell'estinzione per prescrizione del capo A) (concorso in furto aggravato, fatto 10/07/2016), poiché la difesa riteneva il termine di prescrizione già maturato prima dell'udienza di appello; (2) omessa motivazione sulle questioni civilistiche sollevate con il motivo sub 9) dell'appello: la difesa sostiene che la rinuncia ai motivi d'appello a base del concordato ai sensi dell'art.599-bis, fatta salva la pena e la sospensione, non doveva comprendere le doglianze relative alla quantificazione del risarcimento richiesto dalle parti civili, perciò non vi sarebbe stata rinuncia a quel motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il reato di furto pluriaggravato (artt. 624, 625, 61 c.p.) non fosse prescritto: il termine decennale previsto, aumentato a 12 anni e 6 mesi ai sensi dell'art.161 c.p., non era decorso né alla data della sentenza di appello né alla data odierna. Sul secondo motivo ha ritenuto che la rinuncia ai motivi d'appello nel concordato ex art.599-bis può comprendere anche le doglianze relative alle statuizioni civili; la rinuncia a tutti i motivi, fatti salvi quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, comporta anche la rinuncia alle doglianze sulle statuizioni civili. Conseguentemente: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle parti civili (euro 3.686,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina la definizione concordata in appello; la rinuncia ai motivi d'impugnazione nell'ambito del concordato può comportare anche la rinuncia alle doglianze relative alle statuizioni civili, salvo riserva espressa.
art. 625 cod. pen.
ultimo comma: pena della reclusione da tre a dieci anni
Stabilisce il trattamento sanzionatorio per il furto aggravato; il relativo massimale influisce sul calcolo del termine di prescrizione.
art. 624 cod. pen.
Definisce il delitto di furto, base normativa del reato contestato unitamente alle aggravanti.
art. 61 cod. pen.
Indica le circostanze aggravanti che hanno inciso sulla determinazione della pena e, per conseguenza, sul computo del termine di prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Prevede l'aumento del termine di prescrizione in presenza di circostanze che aumentano la pena; applicato per portare il termine a 12 anni e 6 mesi.
Sez. 3, n. 25199 del 25/05/2007 (Rossi, Rv. 237072)
Giurisprudenza che ammette che la rinuncia ai motivi d'appello possa ricomprendere doglianze relative alla costituzione di parte civile; utilizzata per sostenere la possibilità di estendere la rinuncia anche alle statuizioni civili.
Corte cost. n. 186/2000
Citata in relazione al principio che non giustifica l'esonero dal pagamento di somme dovute alla Cassa delle ammende nelle ipotesi previste.
Massime di principio
- Calcolo della prescrizione: per valutare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione occorre partire dal massimo edittale applicabile e tener conto degli aumenti previsti (es. art.161 c.p.); se il termine non è decorso alla data dell'udienza di appello non può essere dichiarata l'estinzione a quel momento.
- Effetto della rinuncia nel concordato (art.599-bis): la rinuncia ai motivi d'impugnazione che costituisce condizione del patteggiamento in appello può comprendere anche le doglianze relative alle statuizioni civili, a meno che non sia espressamente riservata la contestazione di tali questioni.
- Per preservare i diritti civili: se si intende mantenere la possibilità di contestare la quantificazione del danno, occorre dichiararlo esplicitamente nel verbale/atto di concordato o nei patti processuali; la mera omissione può essere interpretata come rinuncia.
- Rischi dell'inammissibilità: motivi manifestamente infondati vengono rigettati in sede di legittimità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende).
- Difesa pratica: verificare sempre la decorrenza dei termini di prescrizione con calcolo puntuale considerando interruzioni e sospensioni, e negoziare espressamente le riserve sulle questioni civili quando si valuta una definizione concordata in appello.
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