Ordinanza n. 1844/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di ammissibilità e decreto di approvazione della graduatoria, nella parte relativa all’attribuzione di 26 punti anziché 60 per la mancata firma digitale della relazione tecnica asseverata
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti connessi di una procedura per aiuti in regime de minimis, lamentando la decurtazione dei punteggi relativi ai criteri D.1, D.2, D.3, E e F. L’Amministrazione ha considerato priva di valore la relazione tecnica asseverata richiesta dall’avviso perché sottoscritta autograficamente dal professionista anziché digitalmente. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005; eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, sviamento e manifesta irrazionalità; violazione dei principi sul soccorso istruttorio e sul favor partecipationis; illegittimità della lex specialis ove interpretata come ostativa a qualunque regolarizzazione della sola modalità di sottoscrizione. IRFIS ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che anche il recupero dei punteggi non avrebbe consentito alla ricorrente di rientrare tra le prime 185 domande finanziabili.
La decisione
Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di interesse, ritenendo concreto e attuale l’interesse alla corretta attribuzione del punteggio, nonostante l’attuale collocazione al n. 2041 e il possibile collocamento al n. 1557 anche dopo il recupero dei punti. Ciò perché non era escluso un rifinanziamento della misura con ampliamento della platea dei beneficiari e perché la procedura era ancora in fase istruttoria, sicché la graduatoria non aveva carattere definitivo. Quanto al fumus boni iuris, il TAR ha ritenuto che la lex specialis richiedesse espressamente la firma digitale e che la sua omissione costituisse, in astratto, difformità dal format prescritto. Ha tuttavia ravvisato apprezzabili profili di fondatezza nella censura relativa all’omessa attivazione del soccorso istruttorio: la relazione era stata tempestivamente prodotta, integralmente compilata, riferibile a un professionista individuato, corredata degli elementi professionali e assicurativi richiesti e munita di sottoscrizione autografa; non erano contestate né la provenienza né la veridicità dei dati tecnici. La regolarizzazione avrebbe riguardato soltanto l’apposizione della firma digitale del medesimo professionista, senza modificare il progetto, i dati asseverati o gli elementi sostanziali della domanda. Il Collegio ha inoltre evidenziato che l’equiparazione tra assenza totale dell’asseverazione e asseverazione completa ma priva della sola firma digitale potrebbe porsi in contrasto con ragionevolezza e proporzionalità. Le esigenze cautelari sono state ritenute soddisfacibili mediante sollecita definizione del merito, senza concessione di una specifica misura sospensiva. È stata fissata l’udienza pubblica del 10 novembre 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati utilmente collocati, mediante notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali della Regione e di IRFIS. La causa non è stata definita nel merito.
Norme richiamate
art. 65 d.lgs. 82/2005
La disposizione è invocata dalla ricorrente in relazione alle modalità di sottoscrizione e validità delle istanze e dichiarazioni presentate in via telematica; l’ordinanza non definisce in via conclusiva la questione nel merito.
art. 13, comma 3, lett. c), dell’Avviso pubblico
Prevede la produzione di una relazione tecnica asseverata recante i dati rilevanti per l’attribuzione dei punteggi.
art. 14, comma 4, dell’Avviso pubblico
Prevede la decurtazione dei relativi punteggi quando le asseverazioni siano assenti o difformi dai format prescritti.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del merito, di fissare direttamente l’udienza pubblica di trattazione.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È richiamato per disporre l’integrazione del contraddittorio e per individuare la conseguenza dell’improcedibilità in caso di mancata esecuzione dell’incombente nel termine assegnato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale base della dichiarazione di improcedibilità conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato per autorizzare, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati, forme particolari di notificazione.
art. 151 c.p.c.
È richiamato quale ulteriore fondamento della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti istituzionali.
Massime di principio
- La collocazione del partecipante a una procedura di finanziamento oltre l’attuale soglia delle domande finanziabili non esclude automaticamente l’interesse concreto e attuale all’impugnazione della graduatoria, quando sia possibile un rifinanziamento o uno scorrimento e la graduatoria non abbia ancora carattere definitivo.
- La mancanza della firma digitale su una relazione tempestivamente prodotta può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio quando la provenienza del documento e la veridicità dei dati non siano contestate e la regolarizzazione non comporti modifiche sostanziali al progetto, ai dati asseverati o agli elementi della domanda.
- Una clausola della lex specialis che imponga la firma digitale non deve essere interpretata, in assenza di una chiara previsione incompatibile, come preclusiva di ogni regolarizzazione di una carenza meramente formale, perché l’automatica perdita del punteggio potrebbe irragionevolmente equiparare l’assenza dell’asseverazione alla presenza di un’asseverazione completa ma priva della sola modalità di sottoscrizione richiesta.
- Quando l’accoglimento della domanda cautelare non richieda una sospensione immediata dell’atto e le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice può fissare direttamente l’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Nelle controversie contro graduatorie con un numero elevato di soggetti potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo termini e modalità di pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni o degli enti coinvolti.
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