Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01860/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per il 2006, con recupero di maggiori ricavi e conseguenti riprese a IRES, IVA e IRAP, nonché da avvisi di accertamento IRPEF emessi nei confronti dei soci per utili non contabilizzati. La CTR aveva annullato gli atti ritenendo decisivo il mancato contraddittorio endoprocedimentale, in relazione a un accertamento fondato anche su uno studio di settore rielaborato dall'Ufficio. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e falsa applicazione dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993, sostenendo che l'accertamento non era un mero accertamento standardizzato da studi di settore, ma un accertamento misto fondato su controlli svolti in occasione di una richiesta di rimborso IVA, su anomalie contabili e fiscali, su incongruenze nei rapporti con i soci finanziatori e su dati dello studio di settore utilizzati come elemento indiziario ulteriore; pertanto non sarebbe stato necessario il contraddittorio nei termini ritenuti dalla CTR.

La decisione

La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente ai soci Giuseppe e Vincenzo D'Introno, perché avevano aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti e non avevano chiesto la trattazione nel termine previsto. Quanto alla società, accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ritiene fondato il motivo dell'Ufficio perché l'utilizzo di elementi tratti dallo studio di settore, nel caso concreto, non trasformava l'accertamento in una procedura standardizzata autonoma, ma integrava un accertamento ex art. 39 d.P.R. 600/1973; di conseguenza, non trovava applicazione la disciplina speciale invocata dalla CTR e la questione del contraddittorio andava valutata alla luce dei principi generali e della giurisprudenza richiamata.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    violazione e falsa applicazione

    consente l'accertamento fondato su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dalle caratteristiche dell'attività; nel caso concreto l'accertamento resta riconducibile a questa norma anche se supportato da elementi dello studio di settore.

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993 conv. in L. n. 427/1993

    gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze ... ovvero dagli studi di settore

    gli studi di settore possono fungere da base o da elemento di supporto dell'accertamento; l'Ufficio non deve necessariamente verificare tutti i dati di uno studio generale e può utilizzare anche solo alcuni indici sintomatici.

  • art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998

    non si applica quando lo studio di settore non è l'unico fondamento dell'accertamento, ma uno dei suoi elementi probatori in un accertamento misto.

  • art. 12, L. n. 212/2000

    la disciplina generale del contraddittorio endoprocedimentale opera secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza richiamata; la nullità dell'atto per mancato contraddittorio non è automatica in ogni ipotesi.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018

    consente la sospensione del giudizio in caso di domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    se non viene chiesta la trattazione entro il termine previsto, il processo si estingue nei confronti del soggetto aderente alla definizione agevolata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • L'accertamento tributario che utilizzi anche dati o risultanze di studi di settore non è automaticamente un accertamento standardizzato autonomo: se poggia pure su ulteriori anomalie contabili e fiscali, resta un accertamento "misto" soggetto alla disciplina generale dell'art. 39 d.P.R. 600/1973.
  • La disciplina speciale del contraddittorio endoprocedimentale per gli studi di settore non si applica quando lo studio non costituisce il fondamento esclusivo della pretesa, ma solo uno degli elementi indiziari a supporto dell'accertamento.
  • In materia di contraddittorio endoprocedimentale non esiste un obbligo generalizzato e indiscriminato in ogni accertamento; la rilevanza del contraddittorio va verificata secondo il tipo di procedimento e secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La definizione agevolata delle liti fiscali determina la sospensione del processo e, se non segue istanza di trattazione nel termine previsto, l'estinzione del giudizio nei confronti del contribuente aderente.
  • Quando l'atto impositivo è fondato su gravi incongruenze, l'Ufficio può valorizzare anche soltanto alcuni elementi sintomatici ricavati dallo studio di settore, senza dover completare l'intero set di dati previsto dallo standard.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.