Cassazione Penale, Sentenza n. 30026/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure principali: (1) vizio di mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ricognizione personale dell'imputato, sostenendo che la descrizione resa dalla persona offesa non coincideva con particolari aggiunti dagli agenti (inflessione dialettale) e che una precedente individuazione fotografica favorevole al Vitello non era stata verbalizzata o era stata viziata dalla composizione dell'album; (2) vizi di violazione di legge e carenza di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione aggravata, con la tesi che il singolo episodio sarebbe durato pochi minuti e quindi inidoneo a coartare la volontà della vittima e che mancava adeguata motivazione sull'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e versati in fatto. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale aveva dato motivazione logica e coerente ritenendo attendibile la ricognizione personale, richiamando anche precedenti pronunce (tra cui la sentenza n. 19635/2021) che avevano chiarito i limiti per escludere la validità di una ricognizione. Sul secondo motivo ha rilevato che le censure erano reiterative, generiche e non specifiche: la Corte d'appello aveva correttamente valutato gli elementi oggettivi e soggettivi dell'estorsione (presentazione all'orario di chiusura, minacce richiamando un furto precedente, richiesta di vendita al prezzo indicato, rottura dei bicchieri come gesto intimidatorio) e aveva applicato il principio secondo cui l'ingiusto profitto è implicito nell'estorsione contrattuale. Conseguentemente il giudizio di responsabilità è stato confermato (la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado che condannava Vitello a 4 anni di reclusione e 4.000 euro di multa). La Corte di cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sentenza Sez. II n. 19635 del 19/02/2021
La giurisprudenza ha affermato che la ricognizione personale è mezzo di prova idoneo a fondare la responsabilità salvo che emergano elementi certi di suggestione; non può essere esclusa la validità della ricognizione sulla base di mere congetture o valutazioni contraddittorie.
Sentenza Sez. II n. 12434 del 19/02/2020 (Di Grazia)
Principio secondo cui nell'estorsione contrattuale l'elemento dell'ingiusto profitto è implicito nel fatto che la vittima è costretta a un rapporto negoziale in violazione della propria autonomia economica.
Sentenza Sez. V n. 9429 del 13/10/2016 (Mancuso)
Conferma del principio che l'ingiusto profitto e il danno altrui possono ritenersi impliciti nell'imposizione di un rapporto negoziale coattivo tipico dell'estorsione contrattuale.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
Giurisprudenza costituzionale sul tema delle condanne per spese o sanzioni processuali quando il ricorso è proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le impugnazioni che si limitano a contestare la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale o di una ricognizione senza indicare elementi oggettivi e specifici di suggestionabilità o contraddizione rischiano l'inammissibilità: il giudizio di legittimità non è sindacato come un nuovo apprezzamento delle prove.
- Per invalidare una ricognizione personale occorre dimostrare concreti elementi di inaffidabilità (es. procedura evidentemente suggestiva, inserimento di foto di persone riconoscibili quali conoscenti, divergenze documentate e rilevanti nella descrizione) e motivare il nesso con la possibile falsazione del riconoscimento.
- Nel reato di estorsione, non è necessario un lungo arco temporale: la valutazione del carattere intimidatorio deve considerare il complesso delle circostanze (tempo, luogo, modi, minacce verbali e condotte materiali) che possono rendere coartata la volontà della vittima.
- L'elemento dell'ingiusto profitto nell'estorsione contrattuale può essere desunto dalla costrizione alla conclusione di un rapporto negoziale che lede l'autonomia negoziale della vittima; non è sempre necessario dimostrare un danno patrimoniale astratto distinto.
- In sede di ricorso per cassazione è fondamentale evitare censure generiche o meramente fattuali: vanno indicate le specifiche violazioni di legge o i vizi logici della motivazione affiliandosi al perimetro di sindacabilità previsto per la Corte di legittimità.
- Chi propone ricorso privo di fondamento o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può essere condannato al pagamento di somme a titolo di ammenda e alle spese processuali.
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