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Sentenza

Sentenza n. 271/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza - alla sentenza n. 1482/2024 emessa dal Tribunale Civile di Agrigento sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202500657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Agrigento, Sezione Lavoro, n. 1482/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale Civile di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.200,00 oltre interessi, nonché delle spese processuali liquidate in euro 515,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che il pagamento fosse eseguito. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito formalmente, senza documentare l'adempimento né indicare ragioni ostative.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, trattandosi di un giudicato pienamente eseguibile davanti al giudice amministrativo. L'inerzia dell'Amministrazione integra violazione dell'obbligo derivante dal giudicato e giustifica l'intervento sostitutivo. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato quindi ordinato a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza civile, mediante il pagamento delle somme dovute, compresi gli interessi stabiliti dal giudice civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore mancata esecuzione, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con il compito, su istanza del ricorrente, di verificare l'eventuale adempimento e adottare gli atti necessari alla liquidazione e al pagamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla richiesta. L'attività commissariale non dà luogo a compenso aggiuntivo, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato può costituire titolo per il giudizio amministrativo di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato e disporre l'intervento sostitutivo mediante commissario ad acta quando l'Amministrazione non adempie.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente di procedere all'azione esecutiva nei presupposti indicati dalla decisione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato.
  • La mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'Amministrazione integra inadempimento dell'obbligo conformativo ed esecutivo derivante dalla pronuncia e legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare il pagamento delle somme dovute.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può disporre l'intervento sostitutivo e nominare un commissario ad acta, definendone compiti e termine di esecuzione.
  • Il commissario ad acta nominato tra dirigenti pubblici, quando l'attività rientra nei compiti istituzionali e opera in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, non ha diritto a un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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