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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10061/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cesarano ha proposto istanza ex 15/03/2024 per la rideterminazione della pena, lamentando l'aumento di anni 3 e mesi 6 applicato in sede esecutiva al reato satellite (tentata estorsione aggravata, sentenza irrevocabile del 10/02/2009) in continuo con la sentenza irrevocabile del 17/11/2016 che gli aveva inflitto anni 26. Il ricorrente sosteneva che, essendo entrambe le sentenze originate da rito abbreviato, l'incremento relativo al reato satellite avrebbe dovuto essere calcolato "interna" sulla pena della sentenza più grave, producendo una diversa modulazione (con conseguente applicazione del limite di anni 30 previsto dall'art. 78 cod. pen. e delle riduzioni per il rito), e quindi una diversa pena complessiva finale; chiedeva dunque una rivalutazione unitaria degli aumenti di pena applicati in momenti diversi.

La decisione

La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza con ordinanza del 15/07/2025 perché la stessa questione era già stata decisa dall'ordinanza ex art. 671 del 31/10/2019 (che aveva riconosciuto la continuazione e quantificato l'aumento in anni 3 e mesi 6) divenuta definitiva per mancata impugnazione. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il principio della preclusione del "giudicato esecutivo" (divieto di riproporre questioni già decise con gli stessi elementi) ed osservando, inoltre, che la proposta rimodulazione contrasta con il principio giurisprudenziale secondo cui, in sede esecutiva per riti abbreviati, la riduzione per il rito si applica prima del criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 cod. pen. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare una somma (determinata in Euro 3.000) alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di cumulo delle pene; la Corte non ha ritenuto che la sua interpretazione consentisse una diversa rimodulazione rispetto al giudicato esecutivo.

  • art. 78 cod. pen.

    Applicato come criterio moderatore del cumulo materiale: in sede esecutiva la giurisprudenza ritiene che la riduzione per il rito abbreviato operi prima dell'applicazione del limite di anni 30 previsto dall'art. 78, impedendo la rimodulazione prospettata dal ricorrente.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Usato come base procedurale per l'ordinanza del 31/10/2019 che ha riconosciuto la continuazione e quantificato l'aumento di pena; la decisione così resa è divenuta titolo definitivo in sede esecutiva.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nella funzione di preclusione processuale: il secondo comma impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una richiesta che sia mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di altra già rigettata; la Corte ha applicato questo principio per escludere la nuova istanza.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente come motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per preclusione del giudicato esecutivo, senza accogliere le censure di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile.

  • Giurisprudenza consolidata (richiami: Sez.1 n.9522/2019 e altri precedenti)

    La Corte ha richiamato orientamenti della Cassazione secondo cui, in sede esecutiva per riti abbreviati, la riduzione per il rito si applica prima del cumulo ex art. 78; tali principi hanno ostacolato la rimodulazione prospettata dal ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione una richiesta di rideterminazione della pena è inammissibile se è mera riproposizione di una questione già definitivamente deciso: il giudicato esecutivo e il principio del divieto di bis in idem precludono rilievi identici fondati sugli stessi elementi.
  • Se un provvedimento dell'esecuzione è divenuto definitivo per mancata impugnazione, il condannato deve allegare nuovi elementi non previamente valutati per ottenere una rivalutazione; l'assenza di tali elementi conduce all'inammissibilità.
  • Quando reati oggetto di sentenze con rito abbreviato sono riuniti in continuazione, in sede esecutiva la riduzione per il rito va applicata prima del calcolo del cumulo materiale (art. 78), per cui alcune rimodulazioni prospettate dal condannato possono essere incompatibili con la prassi giurisprudenziale.
  • Il giudice dell'esecuzione può dichiarare inammissibile una domanda che sia finalizzata a questioni meramente dilatorie o già definite; chi propone la domanda rischia anche la condanna alle spese e a pagamenti alla cassa delle ammende per ricorsi infondati.
  • Per ottenere una nuova valutazione della pena dopo una decisione esecutiva definitiva è necessario proporre censure fondate su elementi diversi o novità di fatto/diritto non esaminati nella decisione precedente.

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