Cassazione Penale, Ordinanza n. 20792/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di estorsione. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per la mancata declaratoria di inammissibilità della contestazione suppletiva formulata dal pubblico ministero in dibattimento, sostenendo che non fossero rispettate le condizioni di cui all'art. 517 c.p.p. e che la contestazione non fosse sufficientemente circostanziata, in particolare quanto al tempo di commissione dei fatti. Con il secondo motivo contestava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per estorsione, sollecitando una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito. Con il terzo motivo lamentava il diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, sostenendo che la Corte territoriale non l'avesse riconosciuta pur in presenza di fatti di modesta offensività economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che dagli atti risultava il rispetto delle condizioni previste dall'art. 517 c.p.p. per la contestazione suppletiva e la corretta specificazione temporale del fatto. Ha giudicato il secondo motivo non consentito in sede di legittimità perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha reputato anche il terzo motivo manifestamente infondato, poiché la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità è valutazione discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'attenuante in ragione della sistematicità delle richieste estorsive, incompatibile con il ridotto disvalore del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 517 c.p.p.
La contestazione suppletiva in dibattimento è legittima quando ricorrono le condizioni previste dalla norma e il fatto è correttamente circostanziato, anche con riguardo al tempo di commissione.
art. 62-bis c.p.
Non citato espressamente; nessuna interpretazione ricavabile.
art. 131-bis c.p.
Non citato espressamente; nessuna interpretazione ricavabile.
Corte costituzionale n. 120 del 2023
La sentenza richiama l'estensione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità anche al delitto di estorsione.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
La Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, attività riservata al giudice di merito.
Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno
L'attenuante del fatto di lieve entità nell'estorsione non è configurabile quando le richieste estorsive non siano occasionali ma sistematiche, perché la sistematicità confligge con il ridotto disvalore complessivo del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti o del compendio probatorio, poiché la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- La contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero in dibattimento è legittima se rispetta i presupposti processuali di cui all'art. 517 c.p.p. e indica in modo sufficiente gli elementi essenziali del fatto contestato, compreso il tempo di commissione.
- La circostanza attenuante del fatto di lieve entità, pur applicabile anche all'estorsione, richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto e non può essere riconosciuta quando la condotta presenti carattere sistematico, anche se i singoli episodi hanno modesto rilievo economico.
- Il sindacato di legittimità sulla mancata concessione di attenuanti discrezionali è limitato ai casi di arbitrio o motivazione manifestamente illogica; se la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua, il motivo è inammissibile o infondato.
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