Cassazione Penale, Sentenza n. 32056/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello sostenendo l'inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 160 c.p., deducendo che la contravvenzione prevista dall'art. 4 della L. n. 110/1975, accertata l'11/08/2016, si era già prescritta alla data della sentenza di appello (27/04/2022). In particolare è stata dedotta l'estinzione del reato per prescrizione tenendo conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (anche per l'emergenza sanitaria) e di altre sospensioni processuali
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la contravvenzione si era estinta per prescrizione, al più tardi nel febbraio 2022, considerati i periodi di sospensione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre richiamato il principio che l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito, è motivo ammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello in primo momento aveva dichiarato non punibile l'imputato ai sensi di questa norma; tuttavia la Corte di cassazione ha annullato la sentenza per prescrizione, rendendo irrilevante il precedente accertamento di non punibilità ai fini del giudizio di legittimità
art. 4 L. n. 110/1975
Norma che punisce la contravvenzione contestata; la sua rilevanza sostanziale è stata confermata ma il reato è stato estinto per prescrizione prima dell'efficacia definitiva della sentenza impugnata
art. 157 cod. pen.
Norma relativa alla prescrizione dei reati; è stata richiamata per sostenere che il termine prescrizionale della contravvenzione si è compiuto prima della sentenza di appello
art. 160 cod. pen.
Norma relativa agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione; è stata considerata insieme ai periodi di sospensione (compresa l'emergenza sanitaria) nel calcolo del decorso prescrizionale
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La Corte ha richiamato l'ammissibilità in cassazione del motivo che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito
Giurisprudenza: Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Precedente richiamato per affermare il principio che la prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata e non rilevata in grado di merito costituisce motivo ammissibile in cassazione
Massime di principio
- L'estinzione del reato per prescrizione può essere dedotta in cassazione anche con un unico motivo e costituisce un motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge, ivi compresa la sospensione derivante da emergenze sanitarie o altre cause legislative o processuali: ciò può anticipare l'estinzione del reato rispetto alla data della sentenza di merito
- Se la Corte di cassazione accerta che il reato è estinto per prescrizione, procede all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (perché viene meno l'interesse a un nuovo giudizio di merito)
- In situazioni analoghe l'avvocato deve documentare e quantificare con precisione i periodi di sospensione e il decorso della prescrizione già in sede di merito e, se necessario, ribadirli in cassazione con calcoli e riferimenti normativi chiari
- La declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis può essere superata dalla valutazione della prescrizione: se il reato si è estinto per prescrizione, la pronuncia di non punibilità può risultare irrilevante rispetto all'effetto estintivo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31817/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31819/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31820/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31821/2023 del 24/07/2023
- Sentenza penale · 24 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31823/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →