Sentenza del 15/12/2020 n. 4031 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - I.C.I. - Ingiunzione pagamento - Ente locale - Notifica contribuente - Rifiuto ricevere atto - Messo notificatore - Rifiuto destinatario - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Notifica mani proprie - Mancato perfezionamento - Rileva - Nullità notifica - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato nulla la notifica dell'ingiunzione. In mancanza di prova che il rifiuto provenisse dal destinatario, la notifica 'a mani proprie' non è perfezionata e l'atto è invalido. Conseguentemente l'ingiunzione basata su tale notifica è priva di efficacia nei confronti del contribuente fino a nuova e valida notificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica dell'ingiunzione di pagamento I.C.I. per la quale il messo notificatore ha indicato un 'rifiuto a ricevere l'atto'. L'Amministrazione non ha però fornito prova che il rifiuto sia stato effettivamente opposto dal destinatario stesso; mancando tale prova, non si può ritenere perfezionata la notifica 'a mani proprie' richiesta dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dalle regole del c.p.c.; l'onere della prova grava su chi invoca la validità della notifica (art. 2697 c.c.).
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973
L'art. 26 disciplina le modalità di notifica degli atti tributari, prevedendo la notifica 'a mani proprie' del destinatario; la sentenza interpreta la norma nel senso che la qualifica della notifica come 'a mani proprie' richiede prova che il rifiuto di ricevere sia stato manifestato dal destinatario medesimo.
codice di procedura civile
L'art. 138 c.p.c. regola la constatazione del rifiuto del destinatario a ricevere l'atto; la pronuncia sottolinea che la mera attestazione del messo non è sufficiente se non è dimostrato che il rifiuto provenga effettivamente dal destinatario.
codice civile
L'art. 2697 pone l'onere della prova a carico di chi assume un fatto; la sentenza afferma che l'ente che invoca la validità della notifica deve provare che il rifiuto sia stato espresso dal destinatario.
Massime di principio
- La notifica 'a mani proprie' richiede prova che il rifiuto di ricevere l'atto sia stato espresso dal destinatario stesso; la semplice attestazione del messo senza elementi probatori specifici è insufficiente.
- L'onere della prova sulla validità della notifica grava sull'ente che ha effettuato la notifica (pubblica amministrazione o creditore): se non prova che il rifiuto è del destinatario, la notifica è nulla.
- In presenza di rifiuto dichiarato in modo generico, è consigliabile acquisire elementi di prova aggiuntivi (es. firme, firme di testimoni, dichiarazioni scritte, videosorveglianza, uso di modalità alternative come raccomandata A/R) per dimostrare l'identità del dichiarante e la sua qualifica di destinatario.
- Se una notifica è dichiarata nulla per difetto di prova del rifiuto del destinatario, l'atto resta inefficace e l'ente dovrà procedere a nuova notifica rispettando le formalità richieste; eventuali termini procedurali decorrono solo dalla validissima notificazione.
- Nei giudizi tributari e civili, la giurisprudenza consolidata richiede che la documentazione della notificazione riporti elementi che consentano di collegare il rifiuto al soggetto destinatario, altrimenti si deve ritenere mancante il requisito del perfezionamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 dic 2020Sentenza del 15/12/2020 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 15 dic 2020Sentenza del 15/12/2020 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 15 dic 2020Sentenza del 15/12/2020 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 15 dic 2020Sentenza del 15/12/2020 n. 747 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 15 dic 2020Sentenza del 15/12/2020 n. 884 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 15 dic 2020Sentenza del 15/12/2020 n. 1005 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →