Cassazione Civile, Ordinanza n. 30225/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento per IRES relativa all'anno d'imposta 2015, emessa dopo il disconoscimento della detassazione per investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000 (cd. Tremonti ambiente). La contribuente aveva ottenuto l'annullamento della pretesa in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in secondo grado. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 citato, sostenendo che l'agevolazione spetterebbe solo alle imprese che effettuano investimenti ambientali funzionali alla propria attività principale e non anche alle c.d. imprese di scopo, costituite per produrre energia elettrica da vendere sul mercato. La contribuente si è costituita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato l'art. 6, commi 13, 14 e 15, L. n. 388/2000 nel senso che l'agevolazione fiscale per gli investimenti ambientali non richiede che l'investimento sia destinato all'autoconsumo né esclude le imprese che producono energia per il mercato. Secondo la Corte, dalla lettera della norma non emerge alcun requisito ulteriore rispetto alla destinazione dell'investimento a finalità di tutela ambientale; anzi, è coerente con la ratio della disposizione incentivare tutti gli investimenti con effetti favorevoli per l'ambiente, anche se l'energia prodotta viene immessa sul mercato. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia ricorrente; è stato escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6, commi 13, 14 e 15, L. n. 388/2000
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali. 15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.
L'agevolazione non richiede il requisito dell'autoconsumo né esclude gli investimenti di imprese che producono energia per il mercato; basta che l'investimento sia ambientalmente rilevante e non imposto ex lege.
art. 194, lett. e, TFUE
Richiamato come espressione del favor dell'Unione per il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili.
L. 1 giugno 2002, n. 120
Richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto, a sostegno del quadro internazionale di tutela ambientale.
direttiva 2001/77/CE
Richiamata per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
direttiva 2009/28/CE
Richiamata quale disciplina UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Accordo di Parigi del 22 aprile 2016
Richiamato come accordo internazionale volto a incentivare l'uso delle energie rinnovabili e a contenere il surriscaldamento globale.
art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Richiamato per affermare la competenza esclusiva statale nella disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente.
legge costituzionale n. 1 del 2022
Richiamata per il rafforzamento del rilievo costituzionale del diritto fondamentale all'ambiente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso la sua applicazione per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale per investimenti ambientali va interpretata secondo il dato letterale e la ratio di tutela ambientale, senza introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla legge, come l'autoconsumo dell'energia prodotta.
- Quando la norma agevolativa mira a incentivare investimenti con effetti positivi sull'ambiente, l'incentivo può spettare anche a imprese che producono beni o servizi destinati al mercato, purché l'investimento rientri nella nozione legale di investimento ambientale.
- L'interpretazione delle norme tributarie agevolative deve essere coordinata con i principi costituzionali e sovranazionali di tutela dell'ambiente e promozione delle energie rinnovabili.
- Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
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