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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34970/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha in parte riformato la sentenza di primo grado: deduce l'erronea declaratoria di inammissibilità di motivi nuovi depositati in appello (20/06/2024), contesta la configurabilità del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) sostenendo che i versamenti sul conto della San Marco fossero parte integrante del reato presupposto e che l'unico impiego rilevante (51.780,62 euro) non avesse reale capacità dissimulatoria perché corredato da causali esplicite; contesta le condanne per omissione di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2014 (capi E ed F) ritenendo che la forza maggiore derivante dal sequestro di server e documentazione impedisse l'adempimento; lamenta infine l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive formulata in udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato le doglianze relative all'inammissibilità dei motivi nuovi ritenendo che tali motivi non fossero riconducibili ai motivi principali di appello e quindi inammissibili; ha ritenuto infondata la censura sulla capacità dissimulatoria dei trasferimenti (confermando la sussistenza del reato di autoriciclaggio rispetto agli elementi accertati), ha respinto le censure relative ai capi E ed F valutando adeguata la motivazione delle corti di merito circa l'assenza di prova che i server sequestrati contenessero una contabilità completa e che l'imputato avesse fornito chiavi di accesso; ha dichiarato inammissibile per genericità la doglianza sull'omessa pronuncia sulle pene sostitutive; ha inoltre dichiarato inammissibili le memorie manoscritte prodotte dall'imputato non assistito da avvocato cassazionista. Conseguentemente è confermata, nella sostanza, la decisione di merito e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    L'autoriciclaggio si configura con qualsiasi attività concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza delittuosa delle somme; la tracciabilità successiva non esclude la rilevanza della capacità dissimulatoria 'ex ante'.

  • art. 110 cod. pen.; art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    Responsabilità per omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi imputata anche a chi, in virtù di posizioni di fatto, risulta destinatario dell'obbligo; l'assenza della documentazione contabile deve essere provata e il debitore deve cooperare per consentire la verifica (es. fornendo l'accesso ai server).

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Regole sull'introduzione di motivi nuovi in appello; le censure nuove devono essere riconducibili e sviluppare i motivi originari, altrimenti sono inammissibili.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) e comma 3, cod. proc. pen.

    Limiti e contenuto del ricorso per cassazione; errori di diritto e vizi di motivazione devono essere specificamente denunciati; motivi inammissibili in sede di merito comportano l'applicazione della sanzione processuale prevista.

Massime di principio

  • Motivi nuovi in appello: possono essere ammessi solo se rappresentano sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari e sono ricollegabili al petitum iniziale; introdurre questioni sostanzialmente diverse è inammissibile.
  • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1): non è necessario che l'impiego renda impossibile l'identificazione della provenienza illecita; è sufficiente una condotta idonea ad ostacolare concretamente gli accertamenti, anche se le operazioni risultano poi tracciate.
  • Causali esplicite nei bonifici non bastano automaticamente a escludere capacità dissimulatoria quando le operazioni sono gestite attraverso conti riconducibili a soggetti terzi e la struttura operativa è tale da ostacolare l'individuazione della provenienza.
  • Omissione dichiarazioni fiscali per causa di forza maggiore: l'onere probatorio grava sul difensore che deve dimostrare in modo concreto che l'impossibilità è stata determinata dal sequestro, indicando ad esempio contenuto e accessibilità della documentazione sequestrata e fornendo elementi per consentirne la verifica.
  • Richieste di pene sostitutive in sede d'appello: devono essere formulate con deduzioni specifiche e supportate da elementi concreti; la mera istanza generica in udienza è insufficiente per ottenere il favore della Corte.
  • Documenti e memorie prodotte personalmente dal detenuto in Cassazione sono inammissibili se non sottoscritti da un avvocato abilitato e se gli allegati non sono documenti producibili direttamente dall'imputato.

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