Sentenza del 02/02/2022 n. 3096 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 20, ha richiesto maggiore imposta di registro riqualificando vari atti (conferimenti di rami d'azienda e cessioni di partecipazioni/quote) posti in momenti diversi come una unica operazione di cessione di ramo d'azienda, per il presunto collegamento negoziale e finalità unitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che, alla luce delle modifiche legislative (L. n. 205/2017 e L. n. 145/2018) e delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 158/2020 e n. 39/2021), l'interpretazione ai fini dell'imposta di registro deve basarsi esclusivamente sul contenuto dell'atto presentato per la registrazione (approccio 'ab intrinseco') e non può fondarsi su atti collegati o elementi extratestuali; l'Amministrazione non poteva pertanto riqualificare gli atti come operazione unitaria. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la Cassazione ha accolto l'originario ricorso delle società. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
L'articolo, nella formulazione successiva agli interventi normativi 2017/2018, deve essere interpretato 'ab intrinseco': l'imposta di registro è un'imposta d'atto e l'interpretazione ai fini della tassazione si fonda solo sugli elementi desumibili dall'atto presentato, senza riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali.
L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87
Ha introdotto la regola per cui l'imposta si applica sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da elementi extratestuali e da atti collegati.
L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084
Ha fornito un'interpretazione autentica della disposizione (retroattiva), chiarendo il campo applicativo dell'art. 20 e consolidando l'approccio 'imposta d'atto'.
Cost. sent. n. 158/2020
Ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'esclusione degli elementi extratestuali ai fini dell'art. 20, confermando la discrezionalità del legislatore nel riaffermare la natura di imposta d'atto.
Cost. sent. n. 39/2021
Ha ribadito la non fondatezza delle censure costituzionali e confermato la ragionevolezza e la retroattività dell'interpretazione autentica operata dalle leggi del 2017/2018.
L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), art. 10-bis
La repressione dell'abuso del diritto richiede prova dell'illegittimo risparmio fiscale e il rispetto delle garanzie procedimentali (contraddittorio endoprocedimentale). Non è sostitutiva dell'interpretazione dell'atto per la registrazione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 (e art. 53-bis richiamato)
Riferimenti procedurali e normativi: la riqualificazione che trascende l'atto registrato si pone fuori dal perimetro dell'art. 20 così come interpretato; il ricorso all'istituto dell'abuso richiede procedure e prove specifiche.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Norma processuale richiamata in motivo di nullità/errore; il ricorso ha invocato la corretta applicazione delle norme processuali, ma la decisione si è concentrata sull'interpretazione sostanziale dell'art. 20.
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Richiamate in relazione al mancato espletamento del contraddittorio preventivo; la Corte ha affermato che l'azione accertatrice che contesta l'assenza di sostanza o rileva abuso deve essere svolta mediante atto impositivo motivato e preceduto da richiesta di chiarimenti/contraddittorio, pena nullità.
Massime di principio
- Dopo gli interventi normativi 2017/2018 e le pronunce della Corte Costituzionale, per l'imposta di registro l'atto va interpretato solo in base al suo contenuto scritto: non si possono valorizzare atti collegati o elementi extratestuali per riqualificare la natura dell'atto.
- L'Amministrazione non può riqualificare un atto sulla base di collegamenti negoziali esterni all'atto registrato; se ritiene sussistente abuso del diritto deve procedere mediante specifico atto impositivo, provare l'illegittimo risparmio fiscale e rispettare il contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto del Contribuente.
- La qualificazione formale dell'atto (la 'forma' risultante dallo scritto) prevale, salvo che non si dimostri, con adeguata motivazione e nel rispetto delle garanzie procedurali, un abuso o simulazione che si debba perseguire con gli strumenti previsti per l'abuso del diritto.
- In presenza di più atti posti in momenti diversi, il collegamento negoziale non è di per sé sufficiente a farne una sola operazione ai fini della registrazione: occorre che la singola scrittura contenga gli elementi che giustifichino tale ricostruzione ab intrinseco.
- Nei contenziosi futuri è essenziale valutare preliminarmente se l'azione dell'Amministrazione si fonda su interpretazione dell'atto registrato (ammessa se ab intrinseco) o su ricostruzione basata su elementi esterni/collegati (non ammessa senza procedimento per abuso con contraddittorio).
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