Sentenza n. 1410/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Questura di Torino in relazione alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi di famiglia a lavoro subordinato presentata dal sig. Ghedifi, a mezzo di kit postale, il 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi di famiglia a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Torino sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi di famiglia a lavoro subordinato, presentata tramite kit postale il 30 gennaio 2025. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato che il titolo di soggiorno era in consegna dal 13 maggio 2026. La parte ricorrente ha quindi dichiarato che il titolo era stato ritirato il 19 maggio 2026 e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese in suo favore, evidenziando che il rilascio era intervenuto dopo l'introduzione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché durante il giudizio l'amministrazione ha rilasciato il titolo di soggiorno richiesto e il ricorrente lo ha ritirato. Ha confermato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ha liquidato in favore del difensore la somma di euro 1.880,00 oltre accessori, a carico del patrocinio a spese dello Stato, escludendo la voce relativa alla fase decisionale perché il giudizio è stato definito in rito senza particolare attività difensiva ulteriore. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato l'amministrazione resistente a rifondere all'Amministrazione della giustizia amministrativa la medesima somma di euro 1.880,00 oltre accessori, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
La condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese in favore dell'Amministrazione della giustizia amministrativa, quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa, è disposta in applicazione della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente lo ritira, viene meno l'interesse alla decisione sul silenzio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'adozione tardiva del provvedimento richiesto, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell'amministrazione che ha definito la pratica solo dopo l'introduzione del giudizio.
- Quando il giudizio è definito in rito senza particolare attività difensiva nella fase decisionale, la liquidazione del compenso può escludere la voce relativa a tale fase.
Come è indicizzato
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