Cassazione Penale, Ordinanza n. 21626/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Novara per furto aggravato dalla recidiva. Il ricorso articolava due censure: da un lato lamentava un vizio di motivazione per la mancata assoluzione, sostenendo che la decisione di merito non avesse correttamente valutato gli elementi probatori; dall'altro contestava l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze generiche e non specificamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata, rilevando inoltre che la pena era stata determinata in misura prossima al minimo edittale, sicché non occorreva una motivazione particolarmente analitica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era aspecifico perché meramente riproduttivo di questioni già esaminate e non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, che valorizzava una pluralità di fonti probatorie. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti aspecifico e manifestamente infondato, poiché la pena era stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e, per tale ragione, era sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, con implicita considerazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
richiamato come norma applicata per la recidiva contestata unitamente al reato di furto
art. 624 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto per cui vi era stata condanna di merito
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità
art. 133 c.p.
i criteri di commisurazione della pena si considerano implicitamente richiamati quando la pena è irrogata al di sotto della media edittale
art. 620 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito; omesso
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dal dispositivo
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di argomenti già disattesi dal giudice di merito integra aspecificità e conduce all'inammissibilità.
- La censura di vizio di motivazione non è ammissibile quando ignora le ragioni esposte nella sentenza impugnata, soprattutto se questa dà conto in modo accurato delle fonti di prova poste a base della decisione.
- In tema di pena, quando la sanzione è applicata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, dal quale si intendono impliciti i parametri dell'art. 133 c.p.
- Quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale, tanto più deve dare conto in modo specifico dei criteri oggettivi e soggettivi utilizzati per la commisurazione della pena.
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