Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4579/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - della DISPOSIZIONE N. 130 DEL 09.04.2026, con cui il Responsabile della CUC, Dr. Vincenzo Caprio, ha aggiudicato a LA MEDITERRANEA SOC.COOP. la GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2026-2028 _ CIG B97AD842EC, nonché della relativa comunicazione e dell'AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO; - della nota a firma della Presidente di Commissione del 25.02.2026, avente ad oggetto “MOTIVAZIONI TECNICHE PER ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO CRITERI 5 e 6 gara CIG B97AD842EC”, nonché del mancato riscontro alla nota della ricorrente del 5.03.2026; - di tutti i verbali di gara e del foglio di calcolo allegato al verbale n. 3; - della nota del 24.02.2026, con cui il Responsabile della CUC, ai sensi dell'art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023 e del Disciplinare di gara, ha comunicato al RUP della Stazione Appaltante/Ente concedente gli esiti delle valutazioni relative alle offerte pervenute, nonché del successivo giudizio di congruità e convenienza della offerta aggiudicataria, rispetto ai fabbisogni dell'Ente delegante, espresso dal RUP; e, comunque, - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 4, nonché il Disciplinare di gara, la Determina di Settore nr. 23 RG 1324 del 28/11/2025 (e determina di rettifica nr. 47 RG 1369 del 05/12/2025 adottata dal Responsabile del SETTORE IV: INFORMATICA E SOCIALE, Dott. Paolo Calabrò, di indizione della gara, e/o qualunque altro atto di gara, ove interpretabile nel senso di ritenere correttamente esercitato dalla Commissione giudicatrice e dalla stazione appaltante il proprio operato, nonché: - in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e il subentro nella esecuzione del contratto (eventualmente stipulato), di cui si fa espressa richiesta; - in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l'accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e degli atti impugnati, con riserva di azione risarcitoria da esercitare ex post con separato giudizio.

Giustizia amministrativa202602791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una gara europea per il servizio di refezione scolastica, unitamente agli atti di gara e alla valutazione dei punteggi relativi ai prodotti biologici e DOP/IGP/STG

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha contestato l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri 5 e 6 del disciplinare, concernenti rispettivamente l’utilizzo di prodotti biologici e di prodotti DOP/IGP/STG. Il disciplinare prevedeva un punto per ciascun prodotto offerto e richiedeva di allegare le relative schede tecniche, senza specificare che queste dovessero essere aggiornate o recare una data di emissione o revisione. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della lex specialis, difetto di motivazione, motivazione postuma, falso supposto, travisamento, violazione dell’autovincolo e ingiustizia manifesta, sostenendo di avere offerto quindici prodotti biologici e quindici prodotti DOP/IGP/STG, ma di avere ricevuto rispettivamente zero e un punto. La Commissione aveva ritenuto non idonee le schede recanti data anteriore al 2023 o prive di data, richiamando la normativa europea sulla sicurezza alimentare e sulla permanenza dei requisiti di qualità. In subordine, la ricorrente ha dedotto che avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio, quantomeno per consentire la produzione di schede aggiornate. Ha inoltre impugnato incidentalmente il disciplinare, ove interpretato nel senso di imporre già in gara schede aggiornate, per contrasto con concorrenza e massima partecipazione. La difesa dell’amministrazione e dell’aggiudicataria ha sostenuto che le schede tecniche fossero necessarie per verificare l’effettiva riferibilità, attualità e attendibilità dei prodotti dichiarati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto legittima, in linea di principio, la verifica dell’attualità e dell’attendibilità delle schede tecniche ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali. La Commissione non ha introdotto un nuovo criterio valutativo, ma ha verificato se i prodotti concretamente offerti fossero attualmente riconducibili ai regimi di qualità dichiarati. Il requisito dell’attualità è stato ritenuto desumibile dalla normativa unionale e applicabile mediante eterointegrazione della lex specialis, anche con riferimento a requisiti premiali. Il parametro triennale utilizzato dalla Commissione è stato giudicato oggettivo, proporzionato e non discriminatorio, quale indice ragionevole di attualità della documentazione, pur in assenza di un termine legale generale di validità delle certificazioni. È stata invece ritenuta fondata la censura relativa all’omessa attivazione del soccorso istruttorio. Poiché il disciplinare richiedeva soltanto l’allegazione delle schede tecniche e non prevedeva espressamente la loro datazione o aggiornamento, sussisteva un difetto di chiarezza della lex specialis. Le schede non erano state omesse, sicché non si trattava di integrare ex novo l’offerta tecnica, ma di acquisire chiarimenti ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023, senza modificare il contenuto dell’offerta. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente a tale profilo, con annullamento degli atti di gara in parte qua, escluso il bando, e riedizione della valutazione delle offerte tecniche per i criteri contestati, previa richiesta a entrambi i concorrenti di schede tecniche aggiornate. È stata negata la domanda di subentro, poiché l’esito della gara resta incerto e richiede una nuova valutazione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per integrare o sanare la documentazione; può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato, senza consentire modifiche al contenuto dell’offerta.

    Il comma 3 consente di richiedere chiarimenti sull’offerta tecnica e sui relativi allegati quando la documentazione sia stata prodotta ma la lex specialis presenti un difetto di chiarezza; i chiarimenti non possono modificare l’offerta.

  • art. 62 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la convenzione tra Comune e Centrale unica di committenza, cui era stata affidata la gestione della procedura di gara.

  • art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della comunicazione della Centrale unica di committenza al RUP sugli esiti delle valutazioni delle offerte.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Invocati dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; la domanda non è stata accolta perché occorreva rieditare la valutazione delle offerte.

  • Regolamento (CE) n. 178/2002

    Richiamato nel quadro della normativa unionale sulla sicurezza alimentare, quale parametro per verificare l’attendibilità e l’attualità della documentazione relativa ai prodotti.

  • Regolamento (CE) n. 852/2004

    Richiamato insieme alla normativa unionale sulla sicurezza alimentare per giustificare la verifica tecnica dei prodotti offerti.

  • Regolamento (UE) n. 1169/2011

    Richiamato quale fonte unionale rilevante per la verifica della documentazione e delle caratteristiche dei prodotti.

  • Regolamento (UE) n. 2018/848

    Richiamato per evidenziare che la certificazione biologica è soggetta a controlli ufficiali periodici, audit e verifiche continuative sul mantenimento della conformità.

  • artt. 35, 38 e 39 Regolamento (UE) n. 2018/848

    Le disposizioni confermano la natura dinamica del sistema di certificazione biologica e la necessità di verificare nel tempo la permanenza dei requisiti.

  • Regolamento (UE) n. 2024/1143

    Richiamato per i regimi DOP, IGP e STG, soggetti al costante rispetto dei disciplinari di produzione e dei relativi piani di controllo.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Richiamato, tramite la relazione al Codice, a sostegno del principio di eterointegrazione della lex specialis con requisiti imperativi derivanti dall’ordinamento.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis attribuisce punteggi premiali sulla base di caratteristiche qualitative o certificazioni dei prodotti e richiede l’allegazione di schede tecniche, la Commissione può verificarne l’attualità, attendibilità e coerenza con il prodotto concretamente offerto, anche mediante eterointegrazione con norme imperative dell’ordinamento unionale.
  • L’eterointegrazione della lex specialis è ammissibile per colmare lacune oggettive relative a condizioni necessarie e inderogabili imposte dalla legge, anche se riferite a requisiti premiali e non soltanto a requisiti di partecipazione, purché non introduca una scelta discrezionale estranea alla disciplina normativa.
  • L’utilizzo di un termine triennale quale indice di attualità delle schede tecniche relative a prodotti biologici, DOP, IGP o STG può essere legittimo se costituisce un parametro oggettivo, proporzionato e non discriminatorio, idoneo a garantire che la documentazione rappresenti le caratteristiche del prodotto al momento dell’offerta.
  • Quando il disciplinare richiede l’allegazione delle schede tecniche ma non specifica che esse debbano essere aggiornate o datate, l’amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio in senso stretto per acquisire chiarimenti o documentazione aggiornata, purché le schede siano state inizialmente prodotte e il chiarimento non modifichi il contenuto sostanziale dell’offerta tecnica.
  • La verifica dei requisiti documentali rilevanti per l’attribuzione di un punteggio premiale deve essere svolta nella fase di valutazione dell’offerta e non può essere integralmente rinviata alla fase esecutiva, quando il criterio premiale è idoneo a incidere sull’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.