Sentenza n. 1487/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8125/2024, depositata e resa pubblica il 28.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21446/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 18.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva imposto al Ministero l’assegnazione della Carta elettronica per un valore complessivo di euro 1.000,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 18 giugno 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non essendo stata fornita prova dell’adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutte le condizioni per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era decorso e non risultava provato l’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante l’assegnazione della Carta elettronica per le annualità e gli importi dovuti, oltre agli interessi previsti dal titolo. Ha accolto la richiesta di astreinte, qualificandola come misura sanzionatoria e compulsoria, e l’ha determinata in misura pari agli interessi legali sul valore complessivo del beneficio, decorrente dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza sino all’adempimento, con limite massimo del 10% del capitale dovuto. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con riduzione del 50% per la natura seriale del ricorso.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’obbligo conformativo derivante dal giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria, diretta a stimolare l’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, decorso inutilmente, consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In assenza di prova dell’integrale adempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi puntualmente alla decisione entro un termine assegnato, individuando gli atti necessari all’esecuzione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’obbligo da eseguire consiste nell’emissione di un beneficio elettronico avente valore economico determinato; tale obbligo è assimilabile, quanto alla funzione dell’astreinte, a una condanna pecuniaria.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore del beneficio dovuto, con decorrenza successiva alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e con fissazione di un limite massimo rapportato al capitale dovuto.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- La mancanza di disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione.
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