Cassazione Penale, Sentenza n. 43678/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della domanda di rescissione del giudicato relativa a una sentenza del Tribunale di Firenze (24/01/2019, irrevocabile 23/02/2019). Il ricorrente contestava la valutazione del giudice di merito secondo cui la sua mancata comparizione era dovuta a una "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo, evidenziando che le notifiche si erano perfezionate formalmente (compiuta giacenza per il decreto di citazione in primo grado e consegna al difensore in secondo grado ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.) ma che tali elementi formali non provano in modo certo l'effettiva conoscenza degli atti da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato. Ha ritenuto che la qualificazione del comportamento dell'imputato come "volontaria sottrazione" richieda prova rigorosa e indicatori fattuali chiari e univoci. La sola compiuta giacenza della notifica e il mancato ritiro del plico non sono elementi sufficienti per dimostrare la volontà inequivoca di evitare la conoscenza degli atti. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notifica in appello eseguita attraverso il difensore ai sensi di questa norma è formalmente valida quando il domicilio eletto risulta inidoneo; tuttavia la validità formale della notifica non esclude l'obbligo per il giudice di accertare l'effettiva conoscenza degli atti se vi sono dubbi fondati.
giurisprudenza di legittimità (Sez. V, n. 31992 del 05/03/2018, rv 273313)
Sez. V n. 31992 del 5.3.2018, rv 273313
Principio secondo cui, quando sussista incertezza sull'effettiva conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputato, la regolarità formale della notifica (es. compiuta giacenza) impone l'ulteriore adempimento della rinnovazione della citazione mediante la polizia giudiziaria per raggiungere certezza sul punto essenziale dell'effettiva conoscenza del procedimento.
Massime di principio
- La compiuta giacenza della notifica non è di per sé prova sufficiente dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato; può essere necessario dimostrare ulteriormente la ricezione reale.
- La qualificazione della mancata comparizione come 'volontaria sottrazione' richiede elementi fattuali chiari e univoci che evidenzino la volontà consapevole di evitare la conoscenza degli atti (es. latitanza manifesta), non può basarsi su indizi deboli o ambigui.
- Se esistono dubbi ragionevoli sull'effettiva conoscenza della citazione o della data d'udienza, l'organo procedente deve procedere a misure supplementari (es. rinnovazione della citazione tramite polizia giudiziaria) per accertare la conoscenza effettiva prima di dichiarare l'assenza.
- L'elezione di domicilio e la sottoscrizione di verbali in una fase precedente non comportano automaticamente la conoscenza degli atti successivamente notificati se la ricezione effettiva non è provata.
- La notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è formalmente valida, ma la sua efficacia pratica (in termini di effettiva conoscenza da parte dell'imputato) può richiedere accertamenti integrativi se la situazione di fatto è controversa.
- In presenza di valutazioni di fatto ambigue o indicatori non univoci riguardo alla volontà dell'imputato, la decisione che si fondi sulla nozione di volontaria sottrazione può essere annullata e il procedimento rinviato per nuovo esame.
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