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Sentenza

Sentenza n. 485/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino senegalese entrato in Italia il 20 novembre 2022 con visto rilasciato in forza di un nulla osta per lavoro subordinato stagionale, aveva lavorato per il datore di lavoro stagionale dal 13 dicembre 2022 al 30 novembre 2023, oltre il limite massimo di nove mesi autorizzato dal nulla osta, scaduto al più tardi il 13 settembre 2023. Aveva presentato il 4 aprile 2023 una richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, senza che il titolo fosse rilasciato prima della scadenza del nulla osta. Successivamente il datore di lavoro aveva trasmesso una comunicazione sostitutiva di nulla osta per un nuovo ingresso stagionale, ma il ricorrente non aveva lasciato l’Italia, non aveva stipulato un nuovo contratto di soggiorno e non aveva presentato una nuova istanza di permesso di soggiorno fondata sul secondo procedimento. Nel frattempo aveva sottoscritto, il 2 febbraio 2024, un contratto di lavoro non stagionale con un diverso datore di lavoro. Il ricorso deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Questura avrebbe dovuto rilasciare un titolo di soggiorno, eventualmente per attesa occupazione, senza necessità di un nuovo visto d’ingresso. In secondo luogo, deduceva la violazione dell’art. 24, comma 10, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo di avere diritto alla conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, ritenendo irrilevante o sanabile la mancata verifica della quota disponibile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo procedimento, ha ritenuto legittimo il diniego perché il nulla osta stagionale era ormai scaduto e la durata del permesso di soggiorno è ancorata alla durata del nulla osta. Il ritardo nel rilascio non aveva arrecato un pregiudizio concreto, poiché, durante la pendenza della domanda e la validità del nulla osta, il ricorrente aveva potuto soggiornare e lavorare ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998. Non era stata chiesta la conversione del titolo stagionale né erano stati dimostrati i presupposti per ottenerla; il rinnovo non sarebbe stato comunque possibile oltre il limite complessivo di nove mesi previsto dall’art. 24, comma 8, d.lgs. 286/1998. Il secondo procedimento era rimasto non coltivato, poiché non erano stati stipulati un nuovo contratto di soggiorno e una nuova richiesta di permesso stagionale; inoltre esso presupponeva l’uscita dell’interessato dall’Italia e il successivo rientro con nuova procedura. La doglianza relativa al permesso per attesa occupazione è stata dichiarata inammissibile per genericità e carenza di allegazione dei presupposti e, comunque, infondata: mancavano il possesso di un permesso per lavoro subordinato, la perdita del posto di lavoro e la dichiarazione di disponibilità al lavoro, mentre la disciplina esclude tale titolo per il titolare di permesso stagionale. Il secondo motivo è stato respinto perché la conversione non era mai stata richiesta e il provvedimento impugnato non si era pronunciato su di essa. In ogni caso mancavano i presupposti sostanziali: il ricorrente non disponeva di un permesso stagionale valido o scaduto da non oltre sessanta giorni, non aveva chiesto alla Prefettura la verifica della quota e il rilascio del nulla osta alla conversione, e non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro. Il TAR ha precisato che, per il periodo rilevante, la conversione fuori quota è stata prevista soltanto dal 2025 e che la mera instaurazione di un rapporto di lavoro non consente di eludere il sistema delle quote. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998

    lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi

    Il nulla osta per lavoro stagionale autorizza l’attività lavorativa entro il limite massimo di nove mesi; una volta scaduto tale termine non può essere rilasciato un permesso di soggiorno la cui durata è ancorata al nulla osta.

  • art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998

    La durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è collegata alla durata del nulla osta; il permesso non può essere rilasciato dopo la scadenza del titolo autorizzatorio.

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998

    lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio … del permesso di soggiorno

    Durante la pendenza della domanda e la validità del nulla osta, lo straniero può soggiornare e lavorare temporaneamente, sicché il ritardo nel rilascio del permesso non determina automaticamente un pregiudizio risarcibile o l’obbligo di rilascio tardivo del titolo.

  • art. 24, comma 8, d.lgs. 286/1998

    Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7

    Il rinnovo del permesso stagionale resta comunque soggetto al limite massimo complessivo di nove mesi.

  • art. 24, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro

    Il diritto di precedenza per un nuovo ingresso stagionale presuppone il rispetto delle condizioni del precedente permesso e l’uscita dal territorio nazionale alla sua scadenza.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso per attesa occupazione richiede, secondo quanto rilevato dal giudice, il possesso di un permesso per lavoro subordinato, la perdita del posto di lavoro e la presentazione della dichiarazione di disponibilità all’impiego; tali presupposti non ricorrevano e il titolo è comunque escluso per il titolare di permesso stagionale.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    La conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale richiede una specifica istanza, la sussistenza dei presupposti temporali e sostanziali, la verifica della quota disponibile secondo la disciplina applicabile e il contratto di soggiorno.

  • art. 44, comma 5, d.l. 73/2022

    La disposizione è richiamata quale base della comunicazione sostitutiva di nulla osta per il nuovo procedimento di ingresso stagionale.

  • art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa della comunicazione sostitutiva di nulla osta.

  • art. 1 d.l. 145/2024

    La possibilità di conversione fuori quota è stata ritenuta applicabile soltanto dal 2025, in quanto introdotta dalla modifica dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può essere rilasciato dopo la scadenza del nulla osta, poiché la durata del titolo di soggiorno è ancorata a quella dell’autorizzazione e il limite massimo di lavoro stagionale è di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
  • Il lavoratore straniero che intenda beneficiare di un nuovo ingresso stagionale con diritto di precedenza deve avere rispettato le condizioni del precedente titolo e avere lasciato il territorio nazionale alla scadenza; la permanenza in Italia impedisce di utilizzare la procedura come se si trattasse di un nuovo ingresso dall’estero.
  • La procedura di nuovo ingresso stagionale non produce automaticamente il rilascio di un permesso di soggiorno a uno straniero già presente in Italia: occorrono gli ulteriori adempimenti previsti, tra cui il contratto di soggiorno e la specifica istanza di rilascio del permesso.
  • Il permesso per attesa occupazione non può essere riconosciuto al lavoratore stagionale in assenza dei presupposti propri del titolo, tra cui il possesso di un permesso per lavoro subordinato, la perdita dell’occupazione e la dichiarazione di disponibilità al lavoro.
  • La conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro non stagionale richiede una specifica domanda e non può essere disposta in assenza dei presupposti temporali e sostanziali, della verifica della quota disponibile secondo la disciplina vigente e della stipula del contratto di soggiorno; la mera stipulazione di un contratto di lavoro non consente di eludere il sistema dei flussi e delle quote.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazione

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