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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento del Settore 5° - LL.PP. e Autorizzazioni Ambientali del Comune di Manfredonia (FG), prot. n. 0053418 del 07.10.2025 comunicato in pari data a mezzo pec, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di autorizzazione, ex art. 44 C.c.e., presentata da Vodafone Italia S.p.A. al SUAP del Comune l'11.08.2025 con prot. n. 0053418 per la realizzazione di una stazione radio base su infrastruttura esistente ubicata nel territorio del predetto Ente locale, in via Euclide s.n.c. in terreno riportato in catasto al foglio n. 34 particella 657; 2) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto; e per il conseguente risarcimento del danno ingiusto che viene a subire la Società ricorrente da una prolungata esecuzione del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202501980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di autorizzazione ex art. 44 C.c.e. per la realizzazione di una stazione radio base su infrastruttura esistente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Settore 5° - LL.PP. e Autorizzazioni Ambientali del Comune di Manfredonia che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza presentata al SUAP per la realizzazione di una stazione radio base su infrastruttura esistente. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno derivante dalla prolungata esecuzione del provvedimento. Dal testo non emergono in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti contro l’atto.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Il TAR, previo avviso alle parti della possibile definizione con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha ritenuto satisfattiva la sopravvenuta autotutela e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell’esito della controversia e dell’assenza di indicazioni contrarie dell’amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 44 C.c.e.

    Norma richiamata quale base dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione della stazione radio base; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti; il TAR ne ha fatto applicazione nel definire direttamente la controversia.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, ritenuto satisfattivo della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e tale intervento ha natura satisfattiva rispetto alla domanda di annullamento, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. è possibile dopo che il giudice abbia avvisato le parti della relativa eventualità.
  • In presenza di un annullamento in autotutela dell’atto impugnato, le spese possono essere compensate quando tale regolazione risulti coerente con l’esito della lite e non vi siano indicazioni contrarie dell’amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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