Cassazione Civile, Ordinanza n. 00954/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un ente locale, del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della maggiore IRAP asseritamente versata per l’anno 2009. Il giudice tributario regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo corretto il rimborso perché l’ente aveva assolto l’onere probatorio sulla presenza di dipendenti disabili, producendo il modello Unico 2010, le quietanze di pagamento e un elenco certificato dal funzionario responsabile dei dipendenti aventi diritto agli sgravi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione meramente apparente ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché la documentazione prodotta fosse o meno idonea a provare il diritto al rimborso e avesse recepito acriticamente la decisione di primo grado. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 1 l. 68/1999, della l. 482/1968 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che per fruire del vantaggio fiscale relativo ai lavoratori disabili occorresse dimostrare in modo specifico il grado e il tipo di inabilità di ciascun dipendente. Il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata annullata perché priva di una motivazione sufficiente e intellegibile sul percorso logico seguito nel valutare la documentazione prodotta a sostegno del rimborso IRAP.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e tale da consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sua assenza o apparenza integra nullità.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La dedotta motivazione apparente è veicolabile come nullità della sentenza per vizio processuale.
art. 1 l. 68/1999
È richiamata dalla ricorrente come disciplina rilevante per l’agevolazione connessa ai lavoratori disabili.
l. 482/1968
È richiamata dalla ricorrente come disciplina rilevante per l’inquadramento dei lavoratori disabili ai fini del beneficio fiscale.
art. 2697 c.c.
Viene richiamato per sostenere che grava sul contribuente l’onere di provare i presupposti del diritto al rimborso.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve motivare in modo congruo, specifico e intellegibile la valutazione delle prove, indicando il percorso logico seguito per attribuire efficacia decisiva agli elementi documentali; in difetto la sentenza è nulla per motivazione apparente.
- La motivazione meramente apparente è equiparata, ai fini della nullità, a una motivazione del tutto mancante, perché non consente di comprendere le ragioni della decisione.
- Quando l’appellante contesta la valenza probatoria della documentazione posta a base di un rimborso tributario, il giudice non può limitarsi a un recepimento acritico delle conclusioni di primo grado, ma deve confrontarsi espressamente con la censura.
- La questione sostanziale sull’onere probatorio dei presupposti del rimborso resta assorbita se la decisione impugnata è cassata per vizio di motivazione.
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