Cassazione Penale, Sentenza n. 01790/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per Cassazione con motivo di violazione di legge relativo alla errata valutazione dei termini di prescrizione. Il ricorrente ha sostenuto che il termine di prescrizione si era estinto nelle more del deposito della sentenza di primo grado (la pronuncia era del 13/03/2024, il deposito delle motivazioni il 12/05/2024) e che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto applicabile la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, del DL n.18/2020 (sospensione 'Covid').
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione. Motivazione: per i fatti commessi il 26/04/2019 si applica la disciplina della legge n.103/2017 (riforma Orlando); la sospensione della prescrizione prevista dalla L.103/2017 decorre dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e opera soltanto se, a quel momento, il termine prescrizionale non sia già decorso: nel caso di specie il termine si era comunque compiuto il 26/04/2024, e il deposito delle motivazioni (12/05/2024) non ha potuto sospendere retroattivamente la prescrizione. Inoltre la sospensione 'Covid' (art.83, comma 4, DL 18/2020) non è applicabile perché non risultava fissata alcuna udienza né in corso alcun termine processuale tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020. Conseguenza: annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 186 comma 7 D.Lgs. 285/1992
art. 186, comma 7 del D.Lgs. n.285/1992
Norma che disciplina il reato contestato (illecito stradale per guida in stato di ebbrezza nella formulazione richiamata nella sentenza di merito).
Legge n.103/2017 (riforma Orlando)
art. 1 legge 23 giugno 2017, n.103; modifiche correlate all'art.159 c.p.
Ha introdotto la sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, comunque per non oltre 1 anno e 6 mesi; applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019.
art. 159 cod. pen.
art. 159 c.p., testo post riforma Orlando
Prevede la sospensione del termine prescrizionale come risultante dalla riforma; la sospensione ha efficacia purché, al 'dies a quo' dell'operatività, il termine prescrizionale non sia già integralmente decorso.
art. 83 comma 4 DL n.18/2020 (sospensione 'Covid')
art. 83, comma 4, DL 17 marzo 2020, n.18
Prevedeva una sospensione per 64 giorni applicabile ai procedimenti per i quali l'udienza fosse stata fissata nel periodo tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 ovvero a termini processuali la cui decorrenza ricadesse in quel periodo; va interpretata restrittivamente e non si applica se non ricorrono quelle condizioni.
Giurisprudenza - Sezioni Unite (Polichetti, n.20989/2024)
Sez. U, n.20989 del 12/12/2024 (Polichetti), dep. 2025, Rv. 288175
Chiarisce l'ambito di applicazione della riforma Orlando e stabilisce che la sospensione della prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e opera solo se il termine prescrizionale non sia già decorso.
Giurisprudenza - Sezioni Unite (Sanna, n.5292/2020)
Sez. U, n.5292 del 26/11/2020 (Sanna), dep. 2021, Rv. 280432
Delimita l'applicazione della sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, DL 18/2020 ai soli procedimenti con udienze fissate nel periodo 9/03/2020-11/05/2020 o a termini processuali la cui decorrenza ricadesse in quel periodo.
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione in presenza della riforma Orlando verificare sempre la data del fatto: la disciplina si applica ai reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019.
- La sospensione della prescrizione prevista dalla L.103/2017 decorre dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado; se il termine prescrizionale si è già estinto prima di quella scadenza la sospensione non può rianimarlo.
- La pronuncia della sentenza e il deposito delle motivazioni sono momenti diversi: la decorrenza utile per la sospensione si collega al termine per il deposito, non alla sola pronuncia.
- La sospensione 'Covid' (art.83 DL 18/2020) si applica solo se l'udienza è stata fissata tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020 o se un termine processuale decorreva in quel periodo; non può essere usata per giustificare sospensioni in assenza di quelle condizioni.
- Se dalla corretta ricostruzione dei termini processuali e prescrizionali risulta intervenuta la prescrizione, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- In casi simili è fondamentale ricostruire con precisione le date (fatto, interruzioni, pronuncia e deposito della sentenza di primo grado, eventuali termini processuali) e confrontarle con le regole di sospensione applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01766/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01767/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01769/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01771/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01772/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01774/2026 del 16/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →