Sentenza n. 13231/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 7879/2025, pubblicata in data 03/07/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 7405/2025, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 7879/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 15 dicembre 2015-30 giugno 2016, 24 ottobre 2016-30 giugno 2017, 28 settembre 2017-30 giugno 2018 e 1 ottobre 2018-30 giugno 2019, nella misura nominale di euro 500,00 per ciascun anno. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né fornire giustificazioni. Il TAR ha verificato l'ammissibilità del ricorso, la rituale notificazione, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale; ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato e non aveva allegato né provato l'avvenuto adempimento. Il giudice ha ribadito che il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al vincitore gli effetti pratici della pronuncia giudiziale e che l'Amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato, senza discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, assicurando il riconoscimento del beneficio e il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda, previa richiesta del ricorrente, entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, salvo verifica dell'adempimento anche tardivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per spese di lite. Il provvedimento è stato trasmesso, per quanto di eventuale competenza, alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia seriale riscontrata.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo per il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il procedimento di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Riconduce all'oggetto della giurisdizione amministrativa la verifica dell'ottemperanza e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione dell'azione.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al soggetto vittorioso il conseguimento dell'utilità concreta riconosciuta dal giudicato, verificando se l'amministrazione obbligata vi abbia dato puntuale esecuzione.
- L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento, ma soltanto, entro i limiti fissati dal titolo, quanto al quomodo.
- L'inerzia dell'amministrazione successiva al passaggio in giudicato della pronuncia e al decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'omissione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La costituzione dell'amministrazione con formula di stile, senza contestazione dell'inadempimento e senza allegazione di fatti impeditivi o estintivi dell'obbligo, non impedisce l'accoglimento dell'azione quando la mancata esecuzione del giudicato risulti dagli atti.
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