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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36680/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel giudizio di verifica del passivo di un fallimento, una banca aveva chiesto l’ammissione di più crediti: uno da saldo debitore di conto corrente e uno derivante da sette vaglia cambiari scontati presso l’istituto e accreditati sul medesimo conto. Il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, negando l’ammissione del saldo di conto corrente e di una parte degli effetti, ritenendo non provata l’anteriorità, rispetto alla dichiarazione di fallimento, del contratto di conto corrente; la movimentazione del conto risultava documentata dagli estratti conto, ma il giudice di merito aveva escluso che ciò bastasse a rendere opponibile al fallimento il rapporto. Con l’unico motivo di ricorso la banca ha denunciato la violazione dell’art. 2704 c.c. e il vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale aveva accertato fatti storici idonei a dimostrare la conclusione del conto corrente in epoca anteriore al fallimento, in particolare l’anticipazione degli importi dei vaglia cambiari e il loro protesto prima dell’apertura della procedura, fatti che rendevano logicamente certa l’esistenza del conto in data antecedente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in sede di accertamento del passivo, quando l’opponibilità al fallimento dipenda dalla prova della data di conclusione di una scrittura privata priva di data certa, il giudice può valorizzare anche fatti diversi da quelli tipizzati dall’art. 2704 c.c., purché oggettivi e sottratti alla disponibilità della parte che li invoca. Nel caso concreto, però, il tribunale aveva attribuito certezza di data all’operazione di sconto dei titoli cambiari, ma aveva poi escluso l’opponibilità del conto corrente sulla base dell’impossibilità di escludere con certezza il mancato addebito di somme già anticipate e delle spese relative, adottando una motivazione ritenuta insanabilmente contraddittoria. Poiché l’accredito degli importi dei titoli, protestati prima del fallimento, presupponeva l’esistenza di un conto già attivo prima dell’apertura della procedura, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Nola in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La certezza della data di una scrittura privata può essere provata anche con fatti diversi da quelli tipizzati dalla norma, purché oggettivi, non riferibili alla parte che li invoca e sottratti alla sua disponibilità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse utilizzato in modo contraddittorio i dati fattuali emersi.

  • art. 98 l. fall.

    È richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca.

Massime di principio

  • In sede di verifica del passivo fallimentare, l’opponibilità al fallimento di un credito fondato su scrittura privata priva di data certa può essere dimostrata anche mediante fatti ulteriori rispetto a quelli espressamente contemplati dall’art. 2704 c.c., purché tali fatti abbiano carattere oggettivo e non dipendano dalla disponibilità della parte interessata.
  • Se il giudice di merito riconosce valore di certezza a un’operazione negoziale anteriore al fallimento che presuppone l’esistenza di un rapporto contrattuale già attivo, non può poi negare la data anteriore del rapporto stesso sulla base di un ragionamento incompatibile con quei medesimi fatti; una simile contraddizione integra vizio della decisione.
  • Nel giudizio di accertamento del passivo, la prova dell’anteriorità di un rapporto bancario può essere desunta dalla cronologia di operazioni oggettivamente riscontrabili, come l’accredito di effetti cambiari scontati e il loro protesto prima dell’apertura della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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