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Sentenza

Sentenza n. 4757/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202504852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026 e atti con cui sarebbero state assegnate alla scuola risorse insufficienti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’assegnazione al minore, riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992 e affetto da sindrome di Down, di 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore settimanali. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la condanna dell’amministrazione ad assicurare il sostegno per l’intero orario settimanale, con rapporto 1:1. Sono state dedotte la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 l. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 l. 241/1990, in relazione all’insufficienza delle ore assegnate e all’assenza di motivazione del provvedimento. In sede cautelare il TAR aveva rilevato il fumus boni iuris e il periculum in mora, ordinando la redazione del PEI e l’assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Dopo l’ordinanza cautelare, l’istituto scolastico aveva integrato le ore di sostegno, determinando l’integrale soddisfazione della pretesa azionata. Poiché era inoltre concluso l’anno scolastico cui si riferiva la controversia, non residuava un interesse attuale alla decisione di annullamento. Il giudice ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in materia di pubblici servizi. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per la restante parte a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale: su euro 1.500 complessivi, l’amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il minore era riconosciuto in situazione di handicap grave ai fini dell’assegnazione del sostegno scolastico.

  • art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017

    redigere tempestivamente il Piano Educativo Individuale (PEI)

    L’ordinanza cautelare ha imposto la redazione del PEI e la conseguente determinazione delle ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi

    La controversia sull’assegnazione delle ore di sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata per contestare il difetto di motivazione dell’assegnazione delle ore di sostegno, ma la sentenza definitiva non ha esaminato il motivo nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in presenza dell’integrale soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente e non residua un interesse attuale alla decisione, anche perché è venuto meno l’oggetto temporale della controversia.
  • Nelle controversie sull’assegnazione del sostegno scolastico a un alunno con disabilità grave, la determinazione delle ore deve essere collegata alle esigenze individuali risultanti dal percorso di inclusione e dal PEI, non potendo essere giustificata soltanto dalla disponibilità astratta delle risorse; nel caso concreto, tale esigenza era stata affermata in sede cautelare mediante l’ordine di assegnare le ore necessarie alla piena integrazione scolastica.
  • Quando l’amministrazione esegue il provvedimento cautelare e soddisfa integralmente la pretesa, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole in tutto o in parte a carico dell’amministrazione se la domanda appariva fondata alla luce degli atti e della condotta processuale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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