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Ordinanza

Ordinanza n. 1505/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione prima) n. 2445, pubblicata il 19 dicembre 2025, resa tra le parti, non notificata.

Giustizia amministrativa202602748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia dell'appellante alla domanda cautelare e non ha quindi esaminato nel merito i presupposti della sospensione, né il fumus boni iuris o il periculum in mora. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica già fissata per l'11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in ragione dell'adesione della parte appellata alla rinuncia.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso di primo grado, relativa alla procedura di gara identificata dal CIG B7CDA60155

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto n. 2445 del 19 dicembre 2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Nel corso della fase cautelare, l'appellante ha rinunciato alla domanda cautelare, considerata la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito dell'appello.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, intervenuta prima della decisione e formalmente acquisita al giudizio, comporta la presa d'atto del giudice e preclude l'esame dei presupposti cautelari.
  • Quando la domanda cautelare viene abbandonata in vista della prossima udienza di merito, il giudice può limitarsi a prendere atto della rinuncia e a rinviare la causa alla trattazione pubblica già fissata.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando la rinuncia alla misura è condivisa o comunque non contestata dalla parte appellata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRito appalti e sorte del contratto
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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