Cassazione Civile, Ordinanza n. 31506/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese di lite, conformemente a quanto stabilito nel verbale di conciliazione. Non è stata quindi pronunciata una decisione sui motivi di ricorso, perché il giudizio è stato definito per sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società datrice di lavoro aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un proprio dipendente per il pagamento di differenze retributive relative ai mesi da marzo ad agosto 2016 e del premio annuo per il medesimo anno, oltre accessori e spese. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria allegando un verbale di conciliazione stragiudiziale con cui le parti avevano definito ogni controversia connessa al rapporto di lavoro, inclusa quella oggetto del ricorso, impegnandosi a rinunciare alle liti e a chiedere l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La Corte ha rilevato che dal verbale risultava venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, anche quanto alla regolazione delle spese.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono transattivamente l’intera controversia e chiedono concordemente la cessazione del giudizio, la Corte deve prendere atto del venir meno della materia del contendere.
- La conciliazione stragiudiziale che comprenda espressamente anche il giudizio pendente in Cassazione è idonea a far venire meno l’interesse alla decisione sul ricorso.
- Se nel verbale conciliativo le parti regolano anche le spese di lite, il giudice può disporre la compensazione delle spese in conformità all’accordo intervenuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31406/2023 del 13/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31409/2023 del 13/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31414/2023 del 13/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2023 del 13/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31421/2023 del 13/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31424/2023 del 13/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →