Cassazione Civile, Ordinanza n. 17170/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha determinato induttivamente, per l'anno 2005, il reddito minimo di una società ritenuta non operativa ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724 del 1994, contestando l'assenza di prova di valide ragioni ostative al conseguimento dei ricavi minimi presunti. La società ha dedotto di trovarsi in una situazione oggettiva di impossibilità a svolgere attività economica, poiché aveva presentato un progetto di ricerca relativo alla riproduzione industriale della vongola verace tarantina, approvato dal Ministero e finanziato, ma il finanziamento bancario necessario per realizzare gli impianti sarebbe stato stipulato solo nel 2007; nel 2005 non avrebbe quindi potuto produrre ricavi, avendo appena avviato la realizzazione degli impianti con risorse limitate dei soci. La CTR ha però riformato la decisione favorevole di primo grado, ritenendo che nel 2005 la società disponesse già dei fattori produttivi necessari, della competenza tecnica e scientifica, dell'area marina e non avesse comunicato alcuna sospensione dell'attività. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'oggettiva impossibilità di esercizio; con il secondo motivo ha dedotto violazione dei decreti ministeriali di approvazione del progetto e dell'art. 1362 c.c., lamentando una cattiva interpretazione degli atti amministrativi e del progetto di ricerca; con il terzo motivo ha denunciato error in procedendo per violazione degli artt. 36 e 59 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, rilevato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado anziché decidere nel merito.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate. Nel merito del ricorso principale ha respinto il terzo motivo, affermando che nel processo tributario la rimessione al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativi dell'art. 59 d.lgs. n. 546/1992 e non anche per il vizio di motivazione della sentenza appellata; fuori da tali ipotesi la CTR deve decidere nel merito. Ha poi dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il primo motivo, rilevando che per l'anno 2005 non era applicabile il comma 4-bis dell'art. 30 l. n. 724/1994, introdotto nel 2006, e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione sotto il vizio di violazione di legge. Ha infine dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che l'interpretazione degli atti amministrativi non normativi segue i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., ma la ricorrente si era limitata a una critica generica della valutazione probatoria senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per la tardività del controricorso e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 l. n. 724 del 1994
commi 1, 3 e 4; comma 4-bis
Per l'anno 2005 si applica la disciplina originaria delle società non operative; la prova contraria richiede oggettive situazioni straordinarie che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi. Il comma 4-bis, che consente la disapplicazione per situazioni straordinarie, opera solo dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 e quindi non rileva per la controversia.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sua violazione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la necessità di rimessione al primo giudice, ma la censura è stata respinta poiché la rimessione è ammessa solo nei casi tassativi dell'art. 59.
art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
La rimessione della causa al giudice tributario di primo grado è eccezionale e tassativa; al di fuori dei casi previsti la corte di secondo grado decide nel merito, anche disponendo la rinnovazione di atti nulli se occorre.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di sindacare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato per denunciare un preteso error in procedendo relativo alla mancata rimessione al primo giudice.
art. 1362 c.c.
Gli atti amministrativi a contenuto non normativo sono interpretati secondo i criteri ermeneutici previsti per i contratti, nei limiti della compatibilità.
artt. 1362 ss. c.c.
Per contestare l'interpretazione di atti non normativi non basta invocare in modo generico la violazione delle regole ermeneutiche, ma occorre indicare i canoni specificamente violati e il modo dello scostamento.
art. 1324 c.c.
Le regole di interpretazione del contratto possono applicarsi, nei limiti della compatibilità, anche agli atti unilaterali di diritto privato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale sulla quale è stata avviata la trattazione camerale.
art. 369 c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 370 c.p.c., per affermare la tardività del controricorso.
art. 370 c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 369 c.p.c., per affermare la tardività del controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla legge; il vizio di motivazione della sentenza d'appello non integra di per sé causa di rimessione, poiché il giudice di secondo grado ha normalmente potere-dovere di decidere nel merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se, sotto la veste del vizio di diritto, mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- In tema di società non operative, per i periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 30 l. n. 724/1994, la prova contraria deve riguardare oggettive situazioni straordinarie che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi presunti.
- La critica all'interpretazione di atti amministrativi non normativi è scrutinabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e il punto della decisione in cui il giudice se ne sarebbe discostato; la mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale istruttorio non è sufficiente.
- Gli atti amministrativi a contenuto non normativo sono interpretati, in via compatibile, secondo i criteri dettati per i contratti dagli artt. 1362 ss. c.c., applicabili anche agli atti unilaterali di diritto privato per effetto dell'art. 1324 c.c.
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