Corte di giustizia, Sentenza C-262/23
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 4 October 2024. — UPL Europe Ltd and Indofil Industries (Netherlands) BV v European Commission. — Appeal – Plant protection products – Implementing Regulation (EU) 2020/2087 – Non-renewal of approval of the active substance mancozeb – Regulation (EC) No 1107/2009 – Implementing Regulation (EU) No 844/2012 – Action for annulment. — Case C-262/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia accoglie parzialmente l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il non rinnovo del mancozeb. Ritiene infondati tutti i motivi salvo quello relativo all’uso del parere del RAC dell’ECHA: il Tribunale ha errato nel considerare non contestabile, nella procedura di rinnovo, la fondatezza di tale parere, pur trattandosi di un elemento determinante della decisione della Commissione. La causa è rinviata al Tribunale per nuovo esame di quel motivo.
Impugnazione avverso il rigetto dell’annullamento del regolamento di non rinnovo del mancozeb: la Corte chiarisce quali elementi scientifici e procedurali possano essere presi in considerazione nella procedura di rinnovo.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente respinto i motivi di annullamento relativi: (i) alla presunta mancata considerazione di dati scientifici e delle nuove regole sulle sostanze interferenti endocrine nella procedura di rinnovo; (ii) alla mancata pubblicazione e consultazione dell’aggiornata relazione del nuovo Stato membro relatore; (iii) alla pretesa parzialità della Commissione; (iv) all’uso, nella procedura di rinnovo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, del parere del RAC dell’ECHA sulla classificazione armonizzata del mancozeb; (v) alla violazione del legittimo affidamento.
Principio di diritto
Nel rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione può tener conto del parere scientifico del RAC dell’ECHA emesso nell’ambito della procedura di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, anche se tale parere non è ancora sfociato in un atto di classificazione formalmente vincolante; tuttavia, il giudice dell’Unione non può sottrarre al controllo giurisdizionale la fondatezza scientifica di un parere non vincolante quando esso costituisce un elemento decisivo della motivazione del non rinnovo. La Corte annulla quindi il giudizio del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto insindacabile, nel procedimento di rinnovo, la valutazione del RAC sulla classificazione del mancozeb come tossico per la riproduzione categoria 1B, e rinvia la causa al Tribunale per esaminare nel merito il relativo motivo.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento (UE) n. 844/2012
- Regolamento (UE) n. 2018/605
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Regolamento (UE) n. 2018/1659
- Regolamento (UE) n. 2020/2087
- Regolamento (UE) n. 2020/1740
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 50(3) TUE
Non rinnovo dell’approvazione del mancozeb e sindacato sul parere RAC
Il procedimento è un’impugnazione proposta da due imprese produttrici di fitosanitari contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso di annullamento avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087, con cui la Commissione ha disposto il non rinnovo dell’approvazione del principio attivo mancozeb. La causa riguarda l’interazione tra il regolamento (CE) n. 1107/2009, la disciplina procedurale del rinnovo contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e la classificazione delle sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Fatti e sviluppo della procedura amministrativa
Le ricorrenti producevano e commercializzavano nell’Unione prodotti fitosanitari contenenti mancozeb, fungicida approvato in precedenza. La procedura di rinnovo era stata avviata nel 2013. Il Regno Unito era inizialmente lo Stato membro relatore; la Grecia ha poi subentrato come nuovo relatore dopo la Brexit. Nel corso del riesame, EFSA ha chiesto informazioni supplementari e il RAC dell’ECHA ha emesso, nel novembre 2018, un parere secondo cui il mancozeb doveva essere classificato come tossico per la riproduzione categoria 1B. Sulla base della valutazione aggiornata e dei pareri scientifici disponibili, la Commissione ha proposto e poi adottato il non rinnovo.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, in particolare, l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e l’allegato II, punti 3.6.4 e 3.6.5, che fissano i criteri di approvazione delle sostanze attive e rilevano la classificazione come tossico per la riproduzione e le proprietà di interferenza endocrina. Richiama inoltre gli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, relativi a relazione preliminare dello Stato membro relatore, consultazione pubblica, conclusioni EFSA e relazione di rinnovo della Commissione. Sul piano chimico-tossicologico, sono centrali anche l’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e il ruolo del RAC dell’ECHA.
Motivi di impugnazione esaminati dalla Corte
Le ricorrenti articolavano cinque motivi principali:
- distorsione degli elementi di prova, violazione dei diritti della difesa e errori nell’applicazione del regolamento di esecuzione n. 844/2012;
- insufficienza di motivazione della sentenza del Tribunale;
- errore di valutazione sulla pretesa parzialità della Commissione;
- motivazione erronea e contraddittoria quanto al modo in cui è stato considerato il parere RAC nel rinnovo del mancozeb;
- violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
Valutazione dei motivi procedurali
La Corte respinge i motivi relativi alla pretesa mancata considerazione di alcuni dati scientifici, alla tardività di ulteriori osservazioni e all’applicazione delle nuove regole sugli interferenti endocrini. Ritiene corretta la lettura del Tribunale secondo cui l’articolo 13 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 prevede termini per l’invio di informazioni supplementari che, se scaduti, impediscono di far valere quei dati nella procedura. Esclude inoltre che tali termini siano di ordine pubblico o che il Tribunale dovesse sollevare d’ufficio la relativa violazione.
Nuovo Stato membro relatore e pubblicità della relazione aggiornata
La Corte conferma anche che la sostituzione dello Stato membro relatore in corso di procedimento non impone, in base al regolamento n. 844/2012, la riapertura integrale della procedura né la ripubblicazione dell’aggiornata relazione dello Stato membro subentrante. In questo senso, la mancata consultazione pubblica della relazione aggiornata del 2020 non costituisce, di per sé, una violazione di un requisito procedurale essenziale. La Corte osserva inoltre che la Commissione ha rispettato il termine di sei mesi per la presentazione della relazione di rinnovo dopo le conclusioni EFSA.
Legittimo affidamento e asserita parzialità della Commissione
Viene respinto anche il motivo sul legittimo affidamento: la lettera della Commissione del 10 giugno 2020 non conteneva un’assicurazione precisa, incondizionata e concordante che la posizione finale sarebbe stata modificata in senso favorevole alle ricorrenti. Analoga sorte subisce la censura sulla presunta bias della Commissione, poiché le doglianze si fondavano essenzialmente sul riesame dei fatti e sul disaccordo con la valutazione amministrativa.
Il motivo accolto: uso del parere RAC nella procedura di rinnovo
La Corte accoglie invece il motivo relativo al parere del RAC. Osserva che, alla data del regolamento di esecuzione impugnato, il mancozeb era formalmente classificato solo come tossico per la riproduzione categoria 2 per tossicità dello sviluppo, mentre il parere del RAC, pur scientificamente rilevante, non era ancora stato trasfuso in un atto formale di classificazione. Il Tribunale ha quindi errato nel considerare sufficiente tale parere, senza esaminare la sua fondatezza scientifica nel contesto del giudizio di legittimità sul non rinnovo.
La Corte sottolinea che il fatto che il parere del RAC non sia giuridicamente vincolante non significa che esso sia sottratto al controllo quando viene utilizzato come elemento centrale della decisione della Commissione. Il Tribunale ha inoltre contraddetto il proprio ragionamento: da un lato ha riconosciuto valore scientifico al parere RAC, dall’altro ha negato alle ricorrenti la possibilità di contestarne il merito nella procedura di rinnovo. Ciò è incompatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e con l’esigenza che la Commissione operi sempre sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche più aggiornate.
Dispositivo
La Corte:
- annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la Commissione potesse basarsi sul parere del RAC relativo alla classificazione del mancozeb come tossico per la riproduzione categoria 1B;
- respinge il resto dell’impugnazione;
- rinvia la causa al Tribunale affinché esamini il quarto motivo del ricorso di primo grado, concernente il merito dell’uso del parere RAC;
- riserva le spese.
Principi di rilievo per la prassi
La pronuncia distingue nettamente tra:
- il valore giuridico di un parere scientifico non vincolante, che può essere utilizzato dall’amministrazione;
- la necessità che il giudice dell’Unione ne verifichi la rilevanza e la correttezza quando esso costituisce la base decisiva dell’atto finale.
Per gli operatori del settore fitosanitario e per i consulenti tecnici, la sentenza segnala che il mancato rinnovo di una sostanza attiva può essere sostenuto anche da elementi provenienti da procedure parallele di classificazione chimica, ma tali elementi devono restare giustificati e sindacabili nella loro consistenza scientifica e non possono essere trattati come insindacabili solo perché formalmente non vincolanti.
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