Cassazione Penale, Sentenza n. 6584/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Cassazione del 05/11/2021 nella parte in cui era stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità la censura relativa all'interpretazione della relazione datata 21/09/2011. Paparella sosteneva che il documento non comunicava la ripresa dei lavori del Piano di recupero ma era una mera relazione che attestava un'attività di rimozione delle macerie da intraprendersi in un futuro indeterminato; lamentava quindi un errore percettivo da parte della Corte di Cassazione e dei giudici di merito nella lettura del contenuto del documento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione controproposta attenga a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che il motivo fosse, nella sostanza, una reiterazione di una censura già proposta in un precedente ricorso straordinario senza deduzione di nuovi errori materiali o di fatto. Inoltre il motivo è stato ritenuto aspecifico nella parte in cui contestava una differente interpretazione delle sentenze di merito senza chiarire o documentare quale fosse tale diversità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma di riferimento per il ricorso straordinario: disciplina la proposizione del ricorso ex art. 625-bis. Nel caso è stato applicato il principio che limita l'ammissione di ricorsi reiterati se non fondati su nuovi errori materiali o di fatto.
art. 641 cod. proc. pen.
Richiamato per analogia: stabilisce che per la revisione è necessario allegare elementi diversi, e dalla giurisprudenza è stato dedotto il principio secondo cui un nuovo ricorso straordinario richiede la deduzione di nuovi errori materiali o di fatto non dedotti nel precedente ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso straordinario reiterato contro una decisione dichiarata inammissibile è ammissibile solo se fondato su nuovi elementi o su errori materiali/di fatto non già dedotti in precedenza.
- La Corte di cassazione non è competente a riesaminare la valutazione di fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito: le censure che si riducono a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili per manifesta infondatezza o generiche.
- Quando si contesta l'interpretazione di un documento (es. una relazione tecnica), il ricorrente deve specificare chiaramente in cosa la lettura dei giudici di merito differisca dalla propria e fornire elementi nuovi o documenti che supportino una diversa qualificazione fattuale.
- Motivi aspecifici o meramente ripropositivi di precedenti censure già dichiarate inammissibili comportano il rigetto del ricorso e possono essere sanzionati con condanna alle spese e con ammende.
- Se si intende proporre un nuovo gravame dopo una decisione di inammissibilità, è necessario documentare espressamente e con prove l'elemento nuovo invocato (es. errore materiale oggettivo, nuova prova documentale) per evitare la declaratoria di inammissibilità.
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