Cassazione Penale, Sentenza n. 27921/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, in quanto il ricorrente era stato scarcerato il 4 marzo 2021 e quindi il motivo dell'impugnazione era venuto meno. Non è stata pronunciata condanna alle spese del procedimento, per la mancanza di una sostanziale soccombenza del ricorrente e in considerazione del venir meno dell'interesse ad impugnare. Decisione resa il 24 giugno 2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 06/05/2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva rigettato la richiesta di applicazione dell'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998 n.286. Il ricorso deduceva violazione di legge sostenendo che la disciplina dell'espulsione ex art.16 non fosse applicabile al cittadino del Regno Unito Mohamed Abdiasis. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che la pena in esecuzione riguardasse reati ostativi (richiamando art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. n.286/1998) e, inoltre, aveva osservato che il decreto legislativo in materia di espulsione si applica ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi; tenuto conto dell'accordo di recesso Regno Unito-UE e del periodo di transizione fino al 31/12/2020, la disciplina invocata non sarebbe stata applicabile al cittadino britannico al momento dell'adozione dell'ordinanza.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico sull'immigrazione) - art. 16, comma 5
Regola l'espulsione come sanzione alternativa; il Tribunale ha ritenuto che tale disciplina si applica ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi e quindi, alla data dell'ordinanza, non fosse applicabile al cittadino britannico in forza del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.
D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 - art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter
art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter
I reati richiamati sono considerati 'reati ostativi' e, in quanto tali, ostano all'applicazione dell'espulsione come sanzione alternativa alla detenzione secondo l'interpretazione data nel provvedimento impugnato.
Accordo di recesso Regno Unito - Unione Europea
periodo di transizione con scadenza al 31/12/2020
Durante il periodo di transizione previsto dall'accordo, il Regno Unito manteneva regime sostanzialmente invariato rispetto all'UE; perciò, secondo il Tribunale, la normativa sull'espulsione per cittadini non UE non poteva essere applicata ai cittadini britannici sino al termine della transizione.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 6, n. 2202 del 30/05/1997 (Malleo) ; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)
Principi richiamati per affermare che il sopravvenuto venir meno dell'interesse rende inammissibile il ricorso e che, in tali ipotesi, non è dovuta la condanna alle spese se non vi è sostanziale soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Se, nel corso del processo, viene meno l'interesse concreto alla tutela richiesta (ad esempio per la scarcerazione del ricorrente), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
- L'applicabilità dell'espulsione come sanzione alternativa va valutata in base alla normativa sull'immigrazione e alla cittadinanza del condannato: la disciplina prevista per cittadini non comunitari non si applica automaticamente ai cittadini UE o, nel caso specifico, durante particolari regimi transitori come quello del recesso del Regno Unito.
- I 'reati ostativi' previsti dalla normativa sull'immigrazione possono impedire l'applicazione dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione; occorre verificare se il reato rientri nelle fattispecie ostative rilevanti.
- In caso di sopravvenuta impossibilità o irrilevanza dell'oggetto dell'impugnazione, la condanna alle spese può essere evitata se non sussiste una sostanziale soccombenza del ricorrente dovuta a comportamento processuale.
- Nelle impugnazioni che vertono su profili di applicabilità normativa collegati alla cittadinanza (es. effetti del Brexit), è essenziale considerare la situazione normativa effettiva alla data del provvedimento impugnato (inclusi accordi internazionali e periodi transitori).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27686/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27687/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27688/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2022 del 18/07/2022
- Sentenza penale · 18 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2022 del 18/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →