Sentenza n. 255/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.15738 Comunicazione: CP700-4484895-P notificata all'azienda agricola in data 02 giugno 2022; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo all’annata 2004/2005
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 30 maggio 2022, notificata il 2 giugno 2022, con cui era stato ricalcolato l’importo dovuto a titolo di prelievo supplementare per l’annata 2004/2005, in esecuzione di una precedente sentenza del Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, sostenendo che il provvedimento impugnato fosse divenuto inefficace per effetto dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto applicabile l’orientamento consolidato secondo cui, nelle fattispecie considerate, il provvedimento di ricalcolo del prelievo supplementare è divenuto inefficace ex lege, poiché l’Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione in suo possesso. Venuta meno l’utilità dell’annullamento dell’atto impugnato, è venuto meno anche l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state dichiarate irripetibili, in ragione della definizione in rito, della complessità dell’evoluzione normativa e contenziosa della materia e della mancata costituzione di AGEA, pur ritualmente intimata.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023
La disposizione ha determinato l’inefficacia ex lege del provvedimento di ricalcolo impugnato e impone all’Amministrazione di rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la definizione del giudizio in rito mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando, per effetto di una disposizione sopravvenuta, il provvedimento impugnato diviene inefficace ex lege e l’amministrazione è tenuta a rideterminare nuovamente la pretesa sulla base di dati diversi o aggiornati, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta inefficacia ex lege dell’atto impugnato giustifica la definizione in rito del giudizio, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto ormai privo di effetti.
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