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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18374/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice e l’aveva condannata alle spese in favore della convenuta, compensando invece le spese tra la convenuta e la terza chiamata. In motivazione il primo giudice aveva ritenuto implicitamente rinunciate le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta in comparsa. L’attore aveva quindi proposto appello limitatamente al capo sulle spese, sostenendo: 1) che le riconvenzionali non erano state rinunciate ma soltanto implicitamente rigettate, con conseguente diritto alla regolazione delle spese secondo soccombenza o soccombenza virtuale; 2) che, anche a voler ritenere una rinuncia tacita, il giudice avrebbe dovuto trattarla come rigetto nel merito, applicando la soccombenza virtuale e condannando la convenuta alle spese da lui sostenute; 3) che non si poteva condannare alle spese la convenuta appellata, poiché dichiarata contumace in appello. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione ritenendo l’appellante privo di interesse a far riesaminare nel merito domande riconvenzionali non riproposte, e ha comunque confermato la condanna alle spese a suo carico. In cassazione il ricorrente ha denunciato: violazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la Corte negato il suo interesse a impugnare il capo spese; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo subordinato relativo alla soccombenza virtuale; violazione dell’art. 91 c.p.c. per essere stato condannato alle spese in favore di una parte contumace. Ha inoltre chiesto la correzione di un errore materiale sul proprio codice fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la rinuncia all’azione, anche riferita a singole domande, estingue l’azione e produce l’effetto sostanziale di un rigetto nel merito, facendo venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio sul punto; di conseguenza, il giudice deve regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche d’ufficio, previa delibazione del fondamento della domanda rinunciata sulla base degli atti. Ha inoltre ribadito che la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. non può essere pronunciata in favore della parte vittoriosa contumace che non abbia svolto attività processuale e non abbia quindi sopportato spese rimborsabili. È stata invece respinta la domanda di correzione dell’errore materiale, perché la Corte di cassazione non è competente a correggere errori materiali contenuti nel provvedimento di merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire è requisito per la trattazione nel merito della domanda ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi devoluti

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese presuppone che la parte abbia sostenuto attività processuale e spese rimborsabili

  • art. 287 c.p.c.

    la correzione dell'errore materiale spetta al giudice che ha emesso il provvedimento e non alla Corte di cassazione

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia all’azione o a singole domande estingue la pretesa sostanziale e va trattata, ai fini delle spese, come una decisione di rigetto nel merito, con applicazione della soccombenza virtuale.
  • Quando una domanda viene meno per rinuncia o cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque compiere una delibazione sommaria del suo fondamento allo stato degli atti per regolare le spese in modo coerente con la probabilità di accoglimento della pretesa.
  • L’interesse a impugnare sussiste quando la riforma del capo censurato può incidere in modo giuridicamente apprezzabile sulla posizione della parte, anche con riguardo al regolamento delle spese.
  • La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. non può essere attribuita in favore della parte contumace vittoriosa se essa non ha svolto attività processuale e non ha quindi sopportato spese da rifondere.
  • La Corte di cassazione, come giudice di legittimità, non può correggere direttamente gli errori materiali contenuti nella sentenza di merito, essendo tale potere riservato al giudice che ha emesso il provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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