Cassazione Civile, Ordinanza n. 18603/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dalla contribuente per ottenere l'integrale esecuzione di un giudicato tributario che le aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. La Commissione tributaria regionale, adita in ottemperanza, aveva accolto la domanda e nominato un commissario ad acta, ritenendo che la sopravvenuta disciplina limitativa dei rimborsi non incidesse sul giudicato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017, sostenendo che la norma sopravvenuta, che limita i rimborsi alle risorse stanziate e prevede una riduzione percentuale in caso di incapienza, si applica anche alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore, anche se il diritto al rimborso sia già stato accertato con sentenza passata in giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza impugnata per errata esclusione di tale disciplina nella fase di ottemperanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei limiti indicati in motivazione. Ha ribadito che la disciplina sopravvenuta sui limiti quantitativi e sulle modalità di attuazione dei rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 si applica anche alla fase esecutiva/di ottemperanza, compresi i giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della norma, pur quando il diritto al rimborso sia già stato definitivamente accertato. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva escluso l'applicazione dell'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché verifichi la capienza dei fondi stanziati e, se del caso, adotti le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato secondo la disciplina vigente, anche mediante commissario ad acta. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
È la norma di base che disciplina i rimborsi ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, come poi modificata dalle norme sopravvenute; la Corte afferma che regola anche la fase attuativa del rimborso.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 123/2017
La disposizione sopravvenuta limita i rimborsi alle risorse stanziate e, in caso di incapienza, impone la riduzione percentuale; si applica alla fase esecutiva e ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore.
art. 29 d.l. n. 162/2019
È menzionato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e delle modalità di esecuzione del giudicato.
art. 70 d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il giudizio tributario di ottemperanza, finalizzato a dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per il deposito della memoria della difesa erariale.
artt. 3, 23 e 24 Cost.
Sono evocati dalla Corte per escludere profili di illegittimità costituzionale della disciplina limitativa dei rimborsi.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il giudice non si limita a constatare l'esistenza del giudicato, ma deve determinare concretamente le modalità di esecuzione del comando, verificando la compatibilità tra decisione passata in giudicato e disciplina sopravvenuta applicabile alla fase attuativa.
- La normativa sopravvenuta che regola tempi, modalità e limiti finanziari dell'erogazione di un rimborso può applicarsi anche ai giudizi di ottemperanza instaurati dopo la sua entrata in vigore, pur quando il diritto sostanziale al rimborso sia già stato definitivamente accertato.
- La limitazione delle risorse stanziate per l'erogazione di rimborsi non incide sull'an e sul quantum del diritto sostanziale già riconosciuto dal giudicato, ma soltanto sulle modalità e sulla scansione dell'attuazione, da governare con gli strumenti della contabilità pubblica e, se necessario, con la nomina di un commissario ad acta.
- In presenza di incapienza dei fondi, il giudice dell'ottemperanza deve attivare le procedure speciali previste dall'ordinamento per garantire la piena esecuzione del giudicato, senza ritenere automaticamente estinto o falcidiato il credito già accertato.
- L'introduzione di un procedimento amministrativo di rimborso più restrittivo, in assenza di disposizioni transitorie contrarie, può incidere sulla fase esecutiva dei giudizi già pendenti, ma non altera il diritto sostanziale definitivamente riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
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