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Sentenza

Sentenza n. 1055/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e seguenti del Codice delle Comunicazioni Elettroniche concessa dal Comune di Saronno e ARPA Lombardia per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile di Vodafone Italia s.p.a. sito in Saronno in via -OMISSIS-, di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell'ARPA, il parere del Nucleo ambiente ed energia del comune di Saronno prot.-OMISSIS- del 15 novembre 2024, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l’analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all’impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; ove occorra e per quanto di ragione, della delibera n. 26 del 29 settembre 2022 del Comune di Saronno e dei relativi allegati, ivi incluse le tavole di individuazione delle aree per l’installazione di impianti per le telecomunicazioni - piano di localizzazione, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto; ove occorra e per quanto di ragione, e ove esistenti, della delibera del Comune di Saronno e/o del parere di ARPA, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato l’installazione; nonché per la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e riduzione in pristino; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Vodafone Italia s.p.a. per l’annullamento della nota del Comune di Ceriano Laghetto -OMISSIS- del 5 novembre 2024 a firma della Responsabile del Servizio al Territorio, avente ad oggetto “Procedimento di autorizzazione per SRB Vodafone in via -OMISSIS- – riscontro vostra nota prot. 7210/2024 dell’8.10.2024”; della DGR n. 7/7351 dell’11 dicembre 2001, se e nella denegata ipotesi in cui, sotto qualsivoglia profilo, ritenuta ostativa alla realizzazione dell’impianto; dell’art. 62 del Regolamento edilizio del Comune di Saronno, ancorché abrogato, il quale prevedeva che “per garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili non è ammessa l’installazione di nuovi impianti per la rete di telefonia cellulare e similari sopra ospedali, case di cura o di riposo, scuole, asili nido, oratori, o nelle loro prossimità a distanza inferiore di 100 metri dal perimetro esterno delle strutture adibite a tale attività”.

Giustizia amministrativa202500367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione del Comune di Saronno del 28 novembre 2024, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di apparati di teleradiocomunicazione su un impianto esistente destinato alla rete di telefonia mobile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Saronno a Vodafone Italia s.p.a. per l’installazione di nuovi apparati di telefonia mobile su un impianto di proprietà di INWIT s.p.a., situato in prossimità delle loro abitazioni. Hanno inoltre impugnato gli atti presupposti, tra cui il parere di ARPA Lombardia, il parere del Nucleo ambiente ed energia del Comune, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo, l’analisi di impatto elettromagnetico e, ove occorrente, la delibera comunale n. 26 del 29 settembre 2022 e gli atti di pianificazione della localizzazione degli impianti. È stata proposta anche domanda di condanna alla rimozione dell’impianto e alla riduzione in pristino. Vodafone Italia s.p.a. ha proposto ricorso incidentale contro la nota del Comune di Ceriano Laghetto del 5 novembre 2024, la DGR Lombardia n. 7/7351 dell’11 dicembre 2001 e l’art. 62 del regolamento edilizio del Comune di Saronno, ove ritenuti ostativi alla realizzazione dell’impianto. Prima dell’udienza di discussione, il Comune di Saronno ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione per mancato inizio dei lavori entro il termine di dodici mesi previsto dall’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 259/2003. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’autorizzazione impugnata era stata dichiarata decaduta dall’amministrazione prima della decisione e non sussisteva più un’utilità concreta e attuale nella pronuncia di annullamento. La sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale ha determinato anche l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Vodafone, venendo meno l’interesse alla decisione delle questioni concernenti gli atti ritenuti ostativi alla realizzazione dell’impianto. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni dedotte.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 11, d.lgs. 259/2003

    termine di dodici mesi per l’inizio dei lavori

    Il mancato inizio dei lavori entro il termine previsto determina la decadenza dell’autorizzazione; la decadenza sopravvenuta fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso contro l’autorizzazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione dichiara la decadenza dell’autorizzazione impugnata per mancato rispetto del termine di inizio dei lavori, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione dell’azione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’improcedibilità del ricorso principale contro un’autorizzazione determina l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal controinteressato sugli atti presupposti o ostativi alla realizzazione dell’intervento, quando viene meno l’interesse alla decisione di tali questioni.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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