Cassazione Penale, Sentenza n. 48738/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello del 2/11/2022 che ha rideterminato la pena e modificato alcune pene accessorie; il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero collegato l'utilizzo e il trattenimento della carta di credito della persona offesa allo sportello bancomat di Gela il 20/07/2012 e per la presunta mancanza di adeguata corrispondenza tra le fattezze dell'imputato e il soggetto ripreso nei filmati; (2) violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: ritenuto inammissibile e privo di specificità; la Cassazione ha ritenuto che, in ottemperanza alla pronuncia rescindente e a seguito del rinvio, la Corte di appello ha fornito motivazione sufficiente indicando che la carta era stata bloccata e trattenuta dal bancomat di Gela il 20/07/2012 alle 7:27, che la persona offesa aveva dichiarato di non aver usato la carta e di averla poi constatata mancante, e che il Collegio aveva potuto, con percezione diretta delle immagini e dell'imputato in aula, affermare la sovrapponibilità delle fattezze. La Corte ha ricordato che il riconoscimento per diretta percezione del giudice è ammissibile. Sul secondo motivo: ritenuto privo di specificità e manifestamente infondato; la prescrizione non è stata dimostrata e, anzi, i reati non erano estinti poiché era stata applicata la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato contestato (ricettazione): la sentenza conferma la condanna per reati collegati all'uso della carta di credito altrui
art. 81 cod. pen.
Norma sulle concause e partecipazione al reato: citata tra i reati per cui l'imputato è stato condannato
art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007
Riferimento normativo legato alla responsabilità e alle fattispecie contestate (richiamata nella imputazione e nella sentenza impugnata)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 2282 del 14/05/1992, Bozzo; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour)
Principi: (i) il giudizio di riconoscimento può fondarsi sulla percezione diretta del giudice delle immagini e della presenza dell'imputato in aula; (ii) il ricorso per cassazione deve essere specifico nelle censure; (iii) la prescrizione deve essere dedotta con rappresentazione puntuale della sequela procedimentale e del calcolo del termine
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e adeguatamente articolati: censure generiche o prive di dettagli procedurali sono generalmente inammissibili
- Il giudice del merito può fondare l'identificazione su percezione diretta delle immagini e del confronto con l'imputato in aula; non è sempre necessario che il riconoscimento segua formalità tipiche di una ricognizione
- Dinamiche relative alla prescrizione richiedono una precisa ricostruzione cronologica e procedimentale: non è sufficiente un'affermazione generica secondo cui il reato sarebbe prescritto
- A seguito di annullamento con rinvio il giudice di merito deve colmare le lacune indicate dalla Cassazione e motivare adeguatamente le decisioni relative all'identificazione e alla prova
- La declaratoria di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna alle spese processuali e, ove ricorra il caso, a sanzioni pecuniarie (art. 616 cpp)
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