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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08707/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzo acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un istituto di credito per rendere inefficaci alcuni atti traslativi immobiliari compiuti da un soggetto che aveva prestato fideiussioni per importi molto elevati a garanzia di obbligazioni di società debitrici. Secondo la banca, il trasferimento di immobili alla moglie del fideiussore, avvenuto nell'ambito di una separazione consensuale, era pregiudizievole per la soddisfazione del credito e posto in essere con consapevolezza del pregiudizio, anche desumibile in via presuntiva dal rapporto coniugale e dalla convivenza. La corte d'appello aveva tuttavia riformato la decisione di primo grado, ritenendo non provata la conoscenza, da parte della moglie, delle fideiussioni e dell'esposizione debitoria del marito, valorizzando il fatto che l'immobile fosse stato attribuito per regolare i rapporti patrimoniali e consentire la permanenza nella casa familiare. In cassazione i ricorrenti deducevano violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., oltre agli artt. 115 e 116 c.p.c. e al vizio di motivazione, sostenendo che la corte territoriale avesse mal governato il ragionamento presuntivo, avesse escluso indebitamente la prova della partecipatio fraudis e avesse reso una motivazione apparente o incomprensibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure non individuassero un vero error iuris, ma mirassero in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre affermato che il ricorso alle presunzioni semplici è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può fondare il proprio convincimento anche esclusivamente su elementi presuntivi, purché il ragionamento sia complessivamente logico e non meramente apparente. Nel caso concreto la motivazione della corte d'appello è stata ritenuta percepibile e non contraddittoria, essendo fondata sulla ritenuta inidoneità degli elementi allegati a dimostrare la consapevolezza della moglie del debito fideiussorio del marito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale e di quella incidentale, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria richiede la prova dei presupposti costitutivi, tra cui la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente; la relativa valutazione, se sorretta da motivazione logica, è rimessa al giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate come prova, purché il fatto ignoto sia desunto da fatti noti secondo un ragionamento probabilistico logico e concordante.

  • art. 2729 c.c.

    La validità della prova presuntiva è rimessa al giudice di merito, che deve valutare gravità, precisione e concordanza degli indizi nel loro complesso.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una mera contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla attendibilità e concludenza delle prove.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se mancante, meramente apparente o incomprensibile; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta intellegibile.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Il vizio di motivazione assume rilievo solo quando incida effettivamente sulla comprensibilità della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda la sua effettiva esistenza e non la mera sufficienza in astratto dei passaggi argomentativi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della regola giuridica, non la diversa lettura del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura sul ragionamento presuntivo può essere veicolata solo come omesso esame di un fatto decisivo o come motivazione meramente apparente, non come rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Essendo i ricorsi rigettati, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo può essere fornita anche per presunzioni semplici, ma la loro utilizzazione e la loro forza dimostrativa sono affidate al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • La censura in cassazione non può limitarsi a proporre una lettura alternativa degli indizi o a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito; è necessario denunciare un vero errore di diritto, un omesso esame di fatto decisivo o una motivazione apparente o intrinsecamente illogica.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge attiene all'erronea individuazione o applicazione della norma astratta, non alla diversa valutazione delle risultanze probatorie o alla ricostruzione del fatto concreto.
  • Le presunzioni semplici costituiscono prova piena quando il ragionamento inferenziale sia fondato su fatti noti gravi, precisi e concordanti e sia esposto in modo logicamente percepibile; non è richiesto che il fatto ignoto sia l'unica spiegazione possibile del fatto noto.
  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, incomprensibile o affetta da omesso esame di un fatto decisivo, non per la sola opinabilità della soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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