Cassazione Penale, Sentenza n. 26962/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/07/2021 con cui la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato (relativa alla sentenza n. 796/14.09.2020 del Tribunale di Modena) e la richiesta di trasmissione degli atti al giudice di primo grado, ritenendo che né l'atto né gli allegati (tra cui la procura speciale) fossero stati sottoscritti digitalmente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha rilevato che l'istanza di rescissione e la procura speciale erano effettivamente sottoscritte digitalmente mentre mancava la sottoscrizione digitale per gli allegati. Tuttavia la mancanza della firma digitale sugli allegati non impedisce ai giudici di valutare l'istanza, potendo essi consultare il fascicolo cartaceo nei limiti richiamati dalla difesa ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Per l'errore della Corte territoriale la pronuncia impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato alla Corte di appello di Bologna per l'esame di merito della rescissione del giudicato. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa è stata ritenuta non rilevante ai fini della decisione e non è stata affrontata.
Norme richiamate
art. 24 comma 6-bis L. 137/2020 conv. dalla L. 176/2020
art. 24, comma 6-bis, L. 137/2020 conv. L. 176/2020
La difesa sosteneva che tale norma non prevedeva l'obbligo della sottoscrizione digitale degli allegati; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'assenza di firma digitale sugli allegati non impedisce la valutazione dell'istanza se gli atti principali sono firmati digitalmente e il fascicolo cartaceo è consultabile
comma 6-sexies lett. b) (medesima normativa richiamata dalla difesa)
La disposizione è richiamata dalla difesa come fonte di una nuova causa di inammissibilità (copie informatiche per immagine non sottoscritte digitalmente). La Corte ha ritenuto che la questione non fosse decisiva per il caso concreto e non l'ha esaminata nella sede di legittimità
art. 629-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questa norma per affermare che i giudici possono e devono verificare gli atti presenti nel fascicolo cartaceo nei limiti di quelli richiamati dalla difesa, permettendo così di superare la mancanza di firma digitale sugli allegati
art. 3, 24, 111 Cost.
Tali articoli sono stati invocati dalla difesa nella questione di legittimità costituzionale (uguaglianza, diritto di difesa, giusto processo). La Corte di legittimità ha ritenuto la questione non rilevante per la decisione e non l'ha affrontata
Massime di principio
- La mancanza della sottoscrizione digitale sugli allegati non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'istanza se l'atto principale e le procure sono firmati digitalmente e il fascicolo cartaceo è disponibile: i giudici possono verificare il contenuto cartaceo ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
- È fondamentale assicurare la sottoscrizione digitale degli atti principali (istanza, procure) per preservare l'efficacia e la regolarità dell'impugnazione; la cura degli allegati è comunque raccomandata ma la loro carenza formale può essere superata mediante l'esame del fascicolo cartaceo.
- Prima di sollevare questioni di legittimità costituzionale, valutare se la questione sia rilevante e risolutiva per il provvedimento: i giudici di legittimità possono dichiarare la questione non rilevante se l'errore di procedura è sanabile o non decisivo per il giudizio.
- In casi di documentazione mista (digitale e cartacea) è opportuno indicare in modo chiaro, nell'atto principale, i documenti richiamati e la loro presenza nel fascicolo cartaceo per agevolare la verifica dei giudici.
- Per evitare rischi di inammissibilità, adottare la doppia precauzione: sottoscrivere digitalmente gli atti e, ove possibile, assicurare che le copie informatiche degli allegati siano conformemente sottoscritte digitalmente o chiarire la disponibilità degli originali cartacei nel fascicolo
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